Contratti di solidarietà cigs: riduzione contributiva con «beneficio del dubbio»
Con la pubblicazione del Decreto interministeriale Lavoro-Economia 14 settembre 2015, n. 17981 è stata approvata la riduzione contributiva 2016 per i contratti di solidarietà virtuosi.
In particolare, il decreto ha definito i criteri per la concessione delle riduzioni contributive, previste dall'articolo 6, comma 4, del Dl n. 510/96, come modificato dal Dl n. 34/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 78/2014, per i contratti di solidarietà di cui agli articoli 1 e 2 del Dl n. 726/84, convertito con modificazioni dalla Legge n. 863/84. Si tratta dei contratti di solidarietà difensivi ed espansivi che interessano le imprese soggette alla Cigs.
Ne restano escluse le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs, di cui all'articolo 5, commi 5, 7 ed 8, del Dl n. 148/93.
Il beneficio sarà concesso ai soggetti datoriali a condizione che l'accordo sindacale individui strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante, ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La misura è prevista nel 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario lavorativo in misura superiore al 20% e sarà concessa mediante decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica del rispetto dei presupposti. Il beneficio non potrà essere corrisposto per un periodo superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, per non più di 24 mesi.
La quantificazione dello sgravio avverrà sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all'anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria stabilita nell'accordo.
Per ottenere il beneficio l'impresa dovrà inviare l'istanza alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del ministero del Lavoro, unitamente al contratto di solidarietà e alla documentazione nella quale risultano individuati gli strumenti volti al miglioramento della produttività e all'eventuale piano degli investimenti programmati. Con un'apposita circolare ministeriale saranno fissate le modalità telematiche per l'inoltro della domanda, il cui termine scade entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure - per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della prassi - entro e non oltre 30 giorni successivi a tale data. La domanda dovrà essere contestualmente inviata, a seconda dell'iscrizione, all'Inps o all'Inpgi – per la quantificazione dell'onere di spesa – e alla competente Direzione territoriale del lavoro per la verifica, previo accertamento, dell'effettiva adozione delle misure programmate per realizzare il miglioramento della produttività.
Nella circostanza in cui, all'esito della verifica, fosse rilevata la mancata o inesatta adozione degli strumenti preordinati a realizzare le misure programmate, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione inviterà l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 30 giorni decorso il quale, ove non fossero accolte, nei successivi 30 giorni provvederà a rimuovere, anche solo parzialmente, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione dello sgravio dandone comunicazione all'Inps e all'Inpgi per il recupero delle somme.
Da osservare che il Decreto interministeriale opera un espresso rinvio ai contratti di solidarietà richiamando le norme dettate dagli articoli 1 e 2 della legge n. 863/84 a fronte di un beneficio che interesserà il 2016. Si ritiene essere questa una mera svista ministeriale - alla quale porre rimedio - attesa l'imminente entrata in vigore del decreto legislativo sul Jobs Act che, riscrivendo completamente la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, abrogherà tali disposizioni.
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