Rapporti di lavoro

Sostituti, entro l’11 novembre le consegne dei dati del 730 integrativo

di Matteo Ferraris

La campagna dell'assistenza fiscale torna nel vivo. Completata la gestione dei conguagli a credito e debito, i sostituti provvedono alle trattenute della seconda rata ma anche alla gestione degli effetti degli errori commessi nella prima fase della dichiarazione da parte dei contribuenti ovvero dei Caf e degli intermediari.

In particolare, entro lo scorso 25 ottobre i contribuenti potevano produrre i 730 integrativi; entro l’11 novembre, invece, si completeranno una serie di attività che sono conseguenti all'integrazione del modello. In particolare, in base all'articolo 16 del decreto ministeriale 164/1999, i Caf e gli intermediari devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative elaborate, unitamente al risultato contabile modello 730-4 integrativo.

Entro lo stesso termine deve essere consegnata al lavoratore o pensionato la copia della dichiarazione "Modello 730 – integrativo" e il relativo prospetto di liquidazione ("730-3 integrativo").

L'ultima fase è la comunicazione al sostituto di imposta del risultato contabile. Ai sensi dell'articolo 19 del Dm 164/1999, le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni integrative devono essere rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.

Va precisato che il modello 730 integrativo può essere presentato in caso di maggiore credito ma anche di debito inferiore rispetto a quello determinato, entro lo scorso mese di luglio, in occasione della prima presentazione del modello 730.

Se, ad esempio, il contribuente non avesse fornito tutti i dati per la compilazione del 730/2018 (dimenticando una detrazione o non riportando un credito emergente da una precedente dichiarazione o il pagamento di acconti) e la correzione comportasse un maggior credito e/o un minor debito, entro lo scorso 25 ottobre sarebbe stato possibile presentare un nuovo modello 730 completo in tutte le parti, indicando nel frontespizio del modello stesso il codice "1" nella relativa casella «730 integrativo».

Dalle attività soprarichiamate deriva un'attività per il sostituto: la ricezione di un prospetto di liquidazione 730-4 e la conseguente liquidazione di un importo a favore del contribuente.

L'esito dell'integrazione può essere, però, anche a sfavore del contribuente; ciò si verifica quando dall'integrazione deriva un minor credito o un maggior debito. In tali casi, per correggere la posizione il contribuente è obbligato a usare il modello Redditi Pf 2019 e tale gestione non comporta un intervento del sostituto di imposta.

Con riferimento all'integrativa a sfavore va ricordato che il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre a seguito della modifica dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, come apportata dall'articolo 4-bis del Dl 34/2019.

Ciò significa che l'invio entro il citato termine di una seconda dichiarazione, sia pur su modello diverso dalla prima (Redditi PF2019 in luogo di 730/2019), sarebbe una dichiarazione spedita nei termini ordinari. Per tale ragione, nel frontespizio dovrebbe essere barrata la casella «correttiva nei termini».

Oltre tale data, è possibile comunque ricorrere alla dichiarazione integrativa, modulando il ravvedimento operoso in base al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui viene conclusa la correzione degli errori.

Rammentiamo da ultimo che la dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 iniziale; non viene meno, pertanto, l'obbligo, da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico, di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute.

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