Previdenza

Niente obbligo di contribuzione ai fondi di solidarietà per i lavoratori all’estero

di Andrea Costa

La tutela assicurativa del lavoratore inviato in Paesi extracomunitari non convenzionati ai fini previdenziali è garantita dalle disposizioni contenute nel decreto legge 317/1987, convertito con modificazioni in legge 398/1987, emanate a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1985, numero 369, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che non prevedevano la copertura assicurativa per tali tipologie di lavoratori.

Rientrano in particolare nell'ambito di applicazione della disciplina le assegnazioni in un Paese extracomunitario di lavoratori italiani, di lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e di lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, mentre sono assoggettati a differenti regimi previdenziali i lavoratori in trasferta, i dipendenti della pubblica amministrazione, i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e i lavoratori appartenenti al personale di volo. Restano inoltre escluse da tale regime le assegnazioni in Paesi in cui trova applicazione la normativa comunitaria sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ovvero all'interno del territorio dell'Unione europea, nei Paesi aderenti all'accordo See (il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda) e in Svizzera.

Più nel dettaglio, la legge 398/1987 prevede che, indipendentemente dai contributi versati all'estero in virtù del principio di territorialità, in Italia siano dovuti i contributi con riferimento alle seguenti forme assicurative: Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti), Ds (disoccupazione involontaria), Tbc, An, Enaoli (aboliti dal 1° gennaio 1999 e 1° gennaio 2000); Fondo gestione Tfr; Ssn (aboliti dal 1° gennaio 1998); mobilità (per le imprese che vi sono tenute); indennità economica di malattia; indennità economica di maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con il messaggio 77/2016, l'Inps ha provveduto a chiarire che tra le forme di previdenza e assistenza sociali previste dalla legge 398/1987 non rientra tanto la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti d’integrazione salariale ordinari e straordinari, quanto quella destinata ai fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del Dlgs 148/2015, dal momento che questi ultimi hanno una funzione sostitutiva dei predetti trattamenti. Tale orientamento, oltre a essere coerente con una interpretazione letterale del dettato normativo, conferma la posizione assunta precedentemente dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota 26327.22-12-2015.

Alle medesime conclusioni occorre pervenire anche in caso di assegnazione dei lavoratori in un Paese convenzionato ai fini previdenziali con l'Italia. Si ricorda che, nel momento in cui si scrive, sono in vigore gli accordi con Argentina, Australia, Brasile, Repubblica di Capoverde, Canada e Quebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e altre Isole del canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Repubblica federale di Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stati Uniti d'America, Stato Città del Vaticano, Turchia, Tunisia, Uruguay, Venezuela, mentre quello con il Giappone, seppur ratificato, non è ancora operativo.

Pertanto, conclude l'Inps nel messaggio richiamato, i codici di autorizzazione “4Z” e “4C” non sono compatibili con i codici che individuano l'inclusione delle aziende nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà. Di conseguenza le strutture Inps sono tenute a eliminare il codice di autorizzazione “0J” – avente il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.l. n. 79141/2012 (Fondo solidarietà residuale)” – attribuito contestualmente ai codici di autorizzazione “4Z” e “4C”, annullando le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo. La medesima attività deve essere svolta anche in relazione agli altri Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del Dlgs 148/2015.

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