Agevolazioni

Anche nel 2016 l’esonero contributivo Inpgi

di Pietro Gremigni

Il consiglio di amministrazione dell'Inpi ha approvato e il ministero del Lavoro ha autorizzato, la delibera con la quale viene dato il via libera all'esonero contributivo per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giornalisti nel corso del 2016.
L'esonero, sulla falsariga di quello spettante alla generalità dei datori di lavoro, è stato ridimensionato dalla legge 208/2015 a un importo massimo annuo di 3.250 euro per una durata di 24 mesi e in relazione ai contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi Inail.

L'Inpgi ora dovrà stipulare con l'Inps apposita convenzione per recuperare le risorse necessarie alla copertura del mancato introito dei contributi esonerati.
L'esonero si basa sugli stessi criteri di quello del 2015 e pertanto:
1) riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante);
2) oltre alle condizioni generali che devono ricorrere in caso di utilizzo di qualsiasi incentivo, occorre, come per il 2015, che il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che non abbia avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che lo assume negli ultimi 3 mesi del 2015, né infine avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che procede all'assunzione o trasformazione.


Adempimenti – In attesa delle istruzioni applicative da parte dell'istituto previdenziale, in base a quanto disposto con la circolare 7/2015 per l'esonero dell'anno scorso, i datori di lavoro possono usufruire del beneficio solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell'Inpgi. La domanda di esonero deve essere inoltre presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero infine va esposto nella denuncia contributiva Dasm.


Compatibilità con altri benefici – Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto anche per le trasformazioni di contratti a termine avvenute nel 2016 in applicazione del Dpcm 30 settembre 2014, l'esonero potrà essere concesso solo qualora il beneficio derivante dall'applicazione del predetto provvedimento specifico per l'editoria non potrà essere applicato per mancanza di risorse stanziate appositamente.

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