Agevolazioni fiscali decreto crescita
In riferimento al quesito prospettato, si rileva sommariamente che, il decreto Crescita (D.L. 30.04.2019, n. 34), in vigore dal 1.05.2019, all'art. 5 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina su impatriati e rientro dei cervelli, andando a modificare e integrare le normative inerenti (D.Lgs. 147/2015 e D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010). Utile ricordare che fino a tale data spettava per gli impatriati un'esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente per 5 anni da quello di spostamento della residenza fiscale in Italia. Per docenti e ricercatori spettava invece un'esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente per 4 anni dallo spostamento della residenza fiscale in Italia. In base alle nove disposizioni, per quanto riguarda gli impatriati che trasferiscono la residenza nel territorio italiano a partire dall'anno 2020, le principali modifiche sono relative a: - aumento dell'esenzione del reddito, che passa al 70% rispetto al precedente 50%; - semplificazione delle condizioni di accesso al regime (non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno 2 anni con attività lavorativa prestata prevalentemente in Italia); - estensione del regime anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa; - prolungamento delle agevolazioni fiscali con esenzione al 50% o al 90% per ulteriori 5 anni al verificarsi di specifiche condizioni (figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del sud Italia). Anche per docenti e ricercatori sono state introdotte alcune novità in senso positivo, sempre a condizione che venga trasferita la residenza in Italia a partire dal 2020: - il regime fiscale agevolato passa dai 4 ai 6 anni di durata; - prolungamento delle agevolazioni per ulteriori 8, 11 o 13 anni, in presenza di precise condizioni legate al numero di figli minorenni e/o all'acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia. Si è detto che i nuovi benefici si applicano a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020 (e quindi anche a chi si trasferisce già nella seconda metà del 2019 acquisendo la residenza fiscale dall’anno successivo). Rimangono al momento esclusi dai benefici potenziati i soggetti che si sono già trasferiti in Italia, che tuttavia potranno sempre beneficiare del regime previgente. Si rimane comunque in attesa di ulteriori eventuali modifiche e integrazioni a dette normative, in sede di conversione del decreto, nonché degli opportuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sullo specifico punto.