Rapporti di lavoro

Dal 16 giugno in vigore il nuovo regime sulla sicurezza ferroviaria e la gestione del personale

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di Mario Gallo

Dopo una lunga attesa è giunto finalmente ai nastri di partenza il Dlgs 14 maggio 2019, numero 50, recante norme di attuazione della direttiva 798/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, in materia di sicurezza delle ferrovie (in Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, numero 134); solo in extremis, infatti, il Governo italiano ha recepito le nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di definire un regime uniforme basato su di un approccio comune per la gestione della sicurezza.

Proprio le differenti legislazioni dei vari Paesi in tale ambito hanno rappresentato da sempre un'autentica barriera che, con l'emanazione di diversi pacchetti normativi, si sta cercando di eliminare per creare uno spazio ferroviario europeo senza frontiere; in tale direzione si muove, quindi, il Dlgs 50/2019, con il quale l'Italia si è allineata alla disciplina comunitaria del cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", definendo un regime che entrerà in vigore dal 16 giugno, ossia il termine massimo concesso ai singoli Stati per attuare le direttive Ue 797/2016 (interoperabilità) e 798/2016.

Da rilevare che la pubblicazione del Dlgs 50/2019 segue solo di qualche giorno l'importante accordo di cooperazione tra l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf) e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (Era), altro tassello fondamentale che mancava per dare effettiva e completa attuazione alla nuova disciplina europea.

Il campo di applicazione.
Concentrando l'attenzione su alcuni dei principali profili innovativi del Dlgs 50/2019, occorre rilevare che il provvedimento si applica all'intero sistema ferroviario e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura e del traffico, e l'interazione fra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri soggetti (articolo 2, comma 1); da notare che, tuttavia, sono previste anche diverse esclusioni come, a titolo esemplificativo, le metropolitane, i tram e i veicoli leggeri su rotaia, nonché le infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli (articolo 2, comma 3, lettere a, b).

Il nuovo regime per le imprese ferroviarie e i gestori.
Un principio importante, consacrato dal Dlgs 50/2019, è la responsabilità da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte di sistema, di garantire il funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi (articolo 4, comma 3).
In particolare, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura hanno il dovere di mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio (articolo 6, comma 1, lettera a, della direttiva Ue 2016/798) ove appropriato, cooperando reciprocamente e con gli altri soggetti coinvolti, tenendo conto, nei loro sistemi di gestione della sicurezza (Sgs), dei rischi associati alle attività di altri soggetti e di terzi.

Più tutele nella catena negli appalti.
Al tempo stesso viene previsto che tali soggetti anche contrattualmente possono imporre ai propri fornitori, che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo del rischio.
Sotto tale profilo l'articolo 4, comma 3, lettera d, stabilisce anche che «provvedono affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei Csm relativi ai processi di monitoraggio, definiti nel Csm per il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c, della direttiva Ue 2016/798, ed affinché' ciò sia stabilito in accordi contrattuali da fornire su richiesta dell'Era o dell'Ansfisa».
Viene rafforzata, quindi, l'obbligazione di sicurezza, anche nei confronti dei lavoratori (articolo 2087 del codice civile), compresi quelli di ditte appaltatrici e subappaltatrici che hanno una presenza molto significativa in tale comparto così complesso.

Sistemi di gestione della sicurezza (Sgs) e coinvolgimento del personale.
Di notevole rilievo sono, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 8, che obbligano i citati soggetti ad adottare un apposito sistema di gestione della sicurezza (Sgs), in cui deve essere documentata la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria.
Importante è anche la previsione del coinvolgimento dei lavoratori, tramite i loro rappresentanti, che dovranno essere destinatari di apposite azioni formative.

Disposizioni in materia di personale.
In relazione alla gestione dei lavoratori, l'articolo 12, comma 3, stabilisce anche che all'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura possono tener conto, anche sulla base di quanto stabilito dall'Ansfisa, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite dagli stessi in precedenza presso altre imprese ferroviarie.
Al personale è riconosciuto, inoltre, il diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.

Incidenti e salvaguardia delle competenze in materia d'intervento e controllo.
Resta, infine, da sottolineare che l'articolo 20 regola le attività dell'Organo investigativo nazionale (Oin), attribuendo allo stesso una serie di compiti molto delicati; l'articolo 2, comma 2, fa salve, comunque, le specifiche competenze del ministero dell'Interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, e i compiti del ministero del Lavoro del ministero della Salute, con particolare riferimento alle condizioni all'interno delle aree di cantiere.
Sotto tale profilo giova ricordare il particolare regime sulla sicurezza nelle attività ferroviarie previsto dalla legge 26 aprile 1974, numero 191, che riconosce la competenza in materia di controlli all'Ispettorato nazionale del lavoro, ancora in attesa che venga emanato il nuovo decreto che dovrebbe riformare e coordinare questa ormai vetusta disciplina con quella del Dlgs 81/2008, e delle altre norme in materia di sicurezza.

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