L’esonero contributivo per assumere lavoratori già occupati in Svizzera
L’articolo 1, comma 118 della legge 190/2014 prevede un esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro per 36 mesi in caso di assunzione di un lavoratore tramite contratto a tempo indeterminato. Tra le altre condizioni, la norma prevede che l’esonero non possa essere concesso laddove il lavoratore assunto fosse stato occupato, anche presso un altro datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti sempre tramite contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per tale motivo non risulta complicato affermare che l'assunzione del lavoratore autonomo (svizzero) tramite contratto italiano di lavoro subordinato a tempo indeterminato consenta il beneficio contributivo. Più complicata la risposta in merito ai due lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in Svizzera nei sei mesi precedenti l'assunzione in Italia. Sicuramente esiste un divieto di fruizione del beneficio nel caso in cui il contratto di assunzione in Svizzera fosse stato stipulato secondo la normativa italiana. In caso di contratto svizzero, pur nell'incertezza normativa, si potrebbe asserire che il limite previsto dalla legge 190/2014 possa essere riferibile solo a un contratto di lavoro di fonte italiana classificabile come subordinato e non anche a un contratto di lavoro estero poco assimilabile al concetto di subordinazione del nostro paese. Sul punto un chiarimento Inps consentirebbe maggiore certezza nell’operato.