Rapporti di lavoro

Solo pagamento diretto Inps per la «Cigs» in imprese sequestrate o confiscate

di Silvano Imbriaci

Per la seconda volta nel giro di poche settimane, l'Inps con messaggio numero 2679 del 12 luglio torna ad occuparsi degli effetti previdenziali del Dlgs 18 maggio 2018, numero 72, entrato in vigore il 6 luglio 2018, in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Dlgs 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Infatti con il messaggio numero 2326 del 20 giugno 2019 erano già state fornite alcune prime indicazioni volte alla protezione e continuazione dell'attività aziendale, in merito soprattutto al rilascio del Durc e alle modalità di predisposizione dei titoli stragiudiziali per il recupero delle somme di cui tali aziende risultavano debitrici a titolo di contribuzione previdenziale.

Con il messaggio numero 2679 del 12 luglio, l'istituto si occupa della questione oggetto in via principale del decreto legislativo 72, ossia la tutela dei lavoratori nell'ambito delle imprese sequestrate o confiscate. Per le situazioni lavorative ancora in essere (in costanza di rapporto di lavoro), l'articolo 1 del Dlgs 72/2019 ha introdotto, sia pure in via transitoria (triennio 2018/2020) una speciale misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti di quelle imprese, quando siano sottoposte ad amministrazione giudiziaria con un preciso e approvato programma di prosecuzione o ripresa dell'attività.

Si tratta di una misura tampone, finalizzata a garantire forme di sostegno anche nei casi in cui la stessa azienda, in via ordinaria (ossia con le modalità e i requisiti del Dlgs 148/2015), di fatto non potrebbe essere coperta da tutela per il superamento dei limiti soggettivi o oggettivi o per difetto delle condizioni di applicabilità. Da segnalare l'indicazione espressa della vigenza, per tale forma di sostegno, del principio dell'automaticità, nel senso che possono essere ammessi al trattamento anche i dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche se tale applicazione è temperata dal necessario presupposto del riconoscimento formale del rapporto di lavoro con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione dell'attività lavorativa o comunque con provvedimenti giudiziari.

La misura di sostegno è pari al trattamento di integrazione salariale e può essere concessa per un massimo di 12 mesi nel triennio sopra indicato (2018, 2019, 2020); ad essa consegue il riconoscimento di contribuzione figurativa utile ai fini della misura e del diritto a pensione. È comunque un trattamento di integrazione in deroga ai limiti soggettivi, oggettivi e procedimentali della integrazione salariare ordinaria e per esso non è previsto il pagameno di contribuzione addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 5 del Dlgs 148/2015.

Sono destinatari i lavoratori dipendenti delle aziende di cui sopra, ma sono esclusi alcuni di questi lavoratori quando risultino indagati, imputati o condannati per reati di associazione mafiosa aggravati o per reati connessi. Inoltre il trattamento non può essere assegnato per il preposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, nonché parenti, affini e persone conviventi, ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che tali soggetti si siano realmente ingeriti nell'attività aziendale. Nella stessa prospettiva sono esclusi gli operai che abbiano partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro.

Altro limite alla prestazione, riguarda l'entità delle spese erogabili, che non possono eccedere lo stanziamento di quanto stabilito per il finanziamento del trattamento pari all'integrazione salariale. Il rispetto di questi limiti finanziari e il monitoraggio della spesa sono verificati dall'Inps; ed infatti, il pagamento della prestazione è autorizzato esclusivamente tramite il sistema del pagamento diretto.

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