Il lavoro accessorio dopo il Jobs act
L’art. 48, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente”. Come più volte ribadito dal Ministero del lavoro la legittimità del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico. La norma non contiene altre limitazioni. Tuttavia, l’INPS con la circ. n. 49/2013 (comunque precedente alle modifiche normative prima dal D.L. n. 76/2013 e dal D.Lgs. n. 81/2015) sostiene che “Come ribadito anche dalla circ. n. 4 / 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stanti i limiti di carattere economico, il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.” La norma non fa neanche differenza rispetto agli studenti. Se il maestro di sci è tuttavia già titolare di partita (posizione individuale anche se per attività diverse) e impartisce lezioni di sci, si ritiene, che lo stesso non effettui prestazioni di lavoro accessorio, ma svolga attività professionale con ricorrenza e abitudine. L’obbligo contributivo verso la gestione commercianti dell’INPS presuppone che l’attività venga svolta con abitualità e ricorrenza. Si ritiene allora che se l’attività è svolta occasionalmente e remunerata con il sistema dei voucher non ricorre anche l’obbligo di iscrizione e versamento contributivo nella gestione commercianti (L. n. 613/1966 e L. n. 160/1975). La legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci) stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della professione di maestro di sci. La norma definisce maestro di sci colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni. L’attività delle scuole di sci è dunque attività formativa ed educativa e come tale rientra tra le prestazioni esenti ai fini IVA (art. 10, comma 20, D.P.R. n. 633/1972). L’art. 48, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015 vieta adesso espressamente l’utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Tuttavia non sembra che l’attività formativa ed educativa organizzata da parte delle scuole autorizzate rientri nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.