Contenzioso

Licenziamento orale, l’onere della prova è del lavoratore

di Angelina Turco

La Cassazione torna ad affrontare il tema della ripartizione dell'onere della prova nell'impugnazione del licenziamento orale. La Suprema corte, con sentenza 9 luglio 2019 numero 18402, ribadisce, a conferma del proprio orientamento (si veda la recente sentenza 3822/2019), che il lavoratore che impugna il licenziamento orale deve provare che la risoluzione è dovuta a volontà del datore, e non soltanto che il rapporto è effettivamente cessato.

La decisione dei supremi giudici trae origine da quanto affermato dalla Corte di merito, in senso contrario al prevalente orientamento della Cassazione, ovvero che «la cosiddetta estromissione del lavoratore dal posto di lavoro inverte l'onere probatorio, ponendo a carico del datore l'onere di provare un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento. Pertanto per il lavoratore è sufficiente dimostrare l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse». Poiché nella fattispecie concreta il datore non aveva dimostrato che il rapporto fosse cessato per ragioni diverse dal licenziamento, la Corte di appello aveva ritenuto che il lavoratore fosse stato licenziato oralmente.

La sentenza in commento ribalta la decisione di merito e ribadisce il principio per cui «il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova».

Nel caso in cui il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto non per licenziamento, ma per dimissioni del lavoratore, o risoluzione consensuale per fatti concludenti, il giudice dovrà ricostruire i fatti con indagine rigorosa, e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'articolo 2697 del codice civile, comma 1, secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Conseguenza logica e inevitabile è che, anche nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a fornire la prova delle dimissioni del dipendente, la domanda del lavoratore che non ne abbia provato il fatto costitutivo andrà respinta.

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