Esonero contributivo triennale anche per l’assunzione di giornalisti
Dopo vari passaggi deliberativi interni e il rilascio dei pareri di conformità da parte dei ministeri vigilanti , l'istituto previdenziale dei giornalisti, con la circolare 7 del 6 novembre 2015, sblocca lo speciale incentivo anche per i propri iscritti. Sono nuovi destinatari dell'esonero, dunque, tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante). Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001.
I requisiti richiesti dalla legge 190/2014
L'esonero contributivo per i giornalisti spetta alle medesime condizioni degli altri lavoratori. Sono applicabili quindi:
-l'obbligo di rispettare i principi generali di accesso agli incentivi previsti dalla legge 92 del 2012;
-l'obbligo di rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Dal lato soggettivo, la fruizione del diritto all'esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti altre condizioni:
a) il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 1, comma 118, secondo periodo, legge 190/2014);
b) il giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (quindi dall’1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (articolo 1, comma 118, quarto periodo, legge 190/2014);
c) il giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Rapporto con altri incentivi all'occupazione.
L'impossibilità di cumulare l'esonero triennale con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, per i giornalisti comporta che:
-le domande di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni contributive in base al Dpcm 30 settembre 2014, presentate all'Inpgi in relazione alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015 (comprese quelle autorizzate in via provvisoria), che non potranno essere autorizzate in via definitiva, saranno valutate d'ufficio dall'Inpgi in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 118, della legge 190/2014; in presenza dei requisiti previsti dalla legge di Stabilità 2015 - in luogo delle agevolazioni del DPCM 30 settembre 2014 – l'istituto di previdenza autorizzerà l'esonero contributivo in oggetto;
-con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo determinato avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata domanda di sgravio ai sensi del predetto Dpcm e che difficilmente troveranno accoglimento per mancanza di finanziamento, l'Inpgi comunica che, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015, il datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero contributivo.
Misura della riduzione contributiva
L'esonero contributivo applicabile dall'Inpgi è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
-i premi per l'assicurazione contro gli infortuni;
-il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
-il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro (si veda circolare Inpgi 9 del 2 settembre 2009); rientra, invece, nell'esonero l'ulteriore quota dell'1% indicata dalla circolare Inpgi 5 del 17 ottobre 2014;
-il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.
Al pari degli altri lavoratori, la durata dell'esonero contributivo è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve intervenire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e nel limite annuo di fruizione pari a 8.060,00 euro. In relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura della soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria. Sul punto, l'Inpgi precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 2 e/o dell'articolo 12 del Cnlg (corrispondenti e collaboratori continuativi), ai fini dell'esonero contributivo in oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno. Di conseguenza, il datore di lavoro non deve procedere all'adeguamento in riduzione in ragione dell'orario di lavoro.
Denuncia Dasm
I datori di lavoro possono usufruire dell'esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell'Inpgi. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l'istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (Dasm) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.
La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (modello Sgrv.1).