Rapporti di lavoro

Obbligo di retribuzioni tracciabili anche per i richiedenti asilo

di Antonella Iacopini

È sanzionabile il datore di lavoro che corrisponde in contanti la retribuzione ai lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. Anche nel caso di occupazione di questi dipendenti, infatti, vige l'obbligo di corrispondere la retribuzione secondo le modalità tracciabili previste dall'articolo 1, comma 913, della legge 205/2017.

Questo il chiarimento fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 5293 del 5 giugno 2019, alla luce delle indicazioni fornite ai propri associati dall'Associazione bancaria italiana. L'Abi, in effetti, con propria lettera circolare del 19 aprile scorso, indirizzata agli istituti bancari, ha ammesso l'apertura di conto corrente intestato ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 4, comma 3, del Dlgs 142/2015 e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciato.

La questione se fosse legittimo imporre al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione, secondo le modalità tracciabili, è sorta proprio in relazione alla possibilità o meno di aprire un conto corrente da parte di queste persone, dal momento che il Dlgs 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, impone «l'identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti "equipollenti" ai sensi della normativa vigente» (si veda l’articolo 35, comma 2, del Dpr 445/2000).

A tal proposito, la nuova formulazione dell'articolo 4 del Dlgs 142/2015, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a, numero 1, del Dl 113/2018, dispone che solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento in base all’articolo 1, comma 1, lettera c, del Dpr 445/2000. Tuttavia, già il ministero dell'Interno si era espresso in proposito affermando che il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Dlgs 142/2015, permesso di soggiorno provvisorio, «reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento secondo la definizione dell'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000».

In linea con le indicazioni già fornite dal ministero dell'Interno, quindi, anche l'Abi afferma che la ricevuta di verbalizzazione della domanda, di cui all'articolo 4, comma 3, è un documento idoneo a consentire l'identificazione personale del richiedente, ai fini dell'apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.

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