Contenzioso

La richiesta di indennità esiste anche se il modulo è incompleto

di Giampiero Falasca


La richiesta diretta a ottenere l'indennità di accompagnamento dall'Inps non può essere considerata “inesistente” se il richiedente ha compilato in maniera incompleta il relativo modulo: la sussistenza di tale vizio va riscontrata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, considerate le gravi conseguenze dell'inesistenza dell'atto amministrativo nel processo previdenziale. Con questi principi la Corte di cassazione (sentenza 14412/2019, pubblicata ieri) lancia un importante segnale contro il formalismo giuridico.
I familiari di un pensionato hanno presentato la domanda per ottenere un'indennità di accompagnamento, ma hanno dimenticato di barrare – nel modulo fornito dall'Inps – la casella recante l'indicazione delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento del trattamento. In particolare, nella richiesta - pur essendo stata precisato che il soggetto interessato era invalido civile - non era stata barrata la casella relativa al tipo di condizioni in cui versava il soggetto accompagnato («impossibilitato a deambulare» oppure «non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua»).
La domanda è stata rifiutata e, in primo grado, il Tribunale di Macerata ha rigetto l'impugnazione proposta dai richiedenti, sostenendo che la domanda presentata all'Inps era incompleta e, quindi, doveva essere considerata come mai presentata, determinando l'improcedibilità dell'azione giudiziaria. La Corte d'appello di Ancona ha rovesciato questa lettura, con un'interpretazione – meno formalistica e più vicina alla sostanza dei fatti – che la Suprema corte, con la sentenza di ieri, conferma in pieno.
La Cassazione conferma la necessità di presentare, nelle controversie previdenziali, una richiesta amministrativa prima di poter attivare l'azione giudiziaria, a pena di improponibilità del ricorso.
Tuttavia, prosegue la Corte, nella controversia in questione la domanda è stata presentata, seppure in maniera incompleta, mancando il segno di spunta sulle condizioni del soggetto accompagnato. Incompletezza che non può essere equiparata alla mancata presentazione della domanda, in quanto nessuna norma di legge richiede come requisito imprescindibile della domanda la spuntatura dei motivi per i quali viene richiesta l'indennità.
In altre parole, la Corte non ritiene necessaria la «formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali» per considerare effettivamente presentata una domanda: è sufficiente che dal tenore complessivo si possa comprendere l'oggetto della richiesta, per considerare correttamente rispettato l'adempimento.
Tale lettura, conclude la sentenza, è coerente con i principi della Costituzione, in particolare, con l'articolo 111, comma 1, nella parte che regola il giusto processo. Sulla base di tale principio, solo la legge può individuare cause di improcedibilità dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che l'inesatta compilazione di un modulo predisposto dall'Inps non può bastare a determinare un effetto preclusivo così grave.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©