Contratto a termine per sostituzione
Dal quesito non risulta se il primo rapporto di una settimana era a termine oppure a tempo indeterminato. In ogni caso se la lavoratrice è assunta a termine per sostituzione di una lavoratrice in maternità non è problematico perché la causale (di sostituzione) richiesta dall’articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015 è facilmente dimostrabile e sufficientemente chiara. Se è assunta in seguito nuovamente a termine, sempre in sostituzione, si ritiene che dovrà essere rispettato il periodo di intervallo previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015. Anche per la terza assunzione a termine (di cinque mesi) dovrà essere rispettato tale periodo di intervallo. In ogni caso anche per questa ulteriore assunzione è necessario indicare la causale per la stipulazione del contratto a termine perché si tratta di rinnovo.