Rapporti di lavoro

Sanzioni nuove per il lavoro nero dopo il 24 settembre

di Rossella Schiavone

L'articolo 22 del decreto semplificazioni del Jobs act ha modificato profondamente la maxisanzione per il lavoro nero, ovvero la sanzione da applicare per l'impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Rispetto al passato è rimasta, comunque, l'esclusione dell'applicazione della norma al datore di lavoro domestico.

Innanzitutto la nuova maxisanzione:
-diversifica gli importi in relazione ai periodi temporali di lavoro: maggiore è il periodo di lavoro “in nero”, maggiore è la gravità della violazione e quindi maggiore la sanzione applicabile;
-non prevede più la maxisanzione per il lavoro grigio, ovvero la sanzione “affievolita” che era applicabile ai casi in cui il lavoratore “in nero” fosse stato successivamente regolarmente occupato presso lo stesso datore di lavoro;
-è diffidabile in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004 (da notare che il Legislatore nel caso di specie ha previsto contenuto della diffida ed i casi in cui è ammissibile).

Con lettera circolare protocollo 16494 del 7 ottobre 2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni relative al regime intertemporale e ha chiarito che, per il principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge 689/1981, la nuova disciplina trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 151/2015.

Quindi, dal 24 settembre 2015 la maxisanzione per il lavoro nero è diffidabile e va:
1.da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
2.da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
3.da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

Le sanzioni sono aumentate del venti per cento e non è applicabile la procedura di diffida in caso di impiego di minori in età non lavorativa e di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del Dlgs 286/1998 e cioè:
-privi di permesso di soggiorno;
-il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza che sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
-con permesso revocato o annullato.

In questi casi la maxisanzione va, quindi:
1.da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare (minore o straniero), in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
2.da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare (minore o straniero), in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
3.da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare (minore o straniero), in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

Tuttavia, alla luce della lettera circolare del 7 ottobre 2015:
-per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015 si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente, compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione per il lavoro grigio e non si applica, in alcun caso, la procedura di diffida in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004;
- per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell'illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all'intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina, compresa la procedura di diffida.

Si segnala, infine, che il nuovo articolo 22 del Dlgs 151/2015, ha confermato quanto già in passato chiarito con circolare del ministero del Lavoro 38/2010, ovvero l'assorbimento della sanzione per l'omessa comunicazione di assunzione nella fattispecie più grave della maxisanzione, ed ha aggiunto anche altre sanzioni non cumulabili per cui, qualora sia applicabile la nuova normativa, in caso di contestazione della maxisanzione, non troveranno applicazione le sanzioni in materia di:
-omessa comunicazione obbligatoria di assunzione;
-consegna della lettera di assunzione;
-omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.

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