Pensioni, l’Inps rivaluta retribuzioni e montanti contributivi
Via libera dell’Inps ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili e coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995; sono stati comunicati dall’Istituto con il messaggio 1996 del 23 maggio 2019.
È da ricordare che, con la circolare 167/2015 erano stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, in seguito alle novità introdotte dal DL 65/2015, e parzialmente modificati, in fase di conversione, dalla legge n.109/2015.
In maniera specifica, è stato inserito all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente articolo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."
L'Istat ha comunicato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2018.
In particolare, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2018, risulta pari a 0,013478 e quindi, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,013478.
E' da ricordare che, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.
Per le pensioni con decorrenza 2019, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2018 e quella eventualmente versata nel 2019, anteriore alla decorrenza della pensione.
L'Istituto comunica anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2019.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993; i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2019 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione di soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.
L'Istituto comunica che le procedure di liquidazione delle pensioni delle gestioni private, pubbliche e sport e spettacolo sono state aggiornate con i criteri sopracitati.