Il concorso di colpa non scagiona l’impresa
di Luigi Caiazza
L’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme infortunistiche. La violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando il concorso di colpa del lavoratore, atteso che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.
È tale la massima a cui si attiene la Cassazione con la sentenza 22413/15 depositata ieri riguardante l’
L’obbligo di dichiarare le relazioni personali evita i conflitti di interesse
di Giuseppe Bulgarini d’Elci