Possibili più prelievi nel limite del 20% dello stipendio
Uno stesso stipendio può essere soggetto a più cessioni del quinto, o a cessioni in concorso con pignoramenti o delegazioni.
La regola generale è che il lavoratore non può avere contemporaneamente più cessioni del quinto ma nell’ambito del quinto della retribuzione sono possibili più cessioni. Così, ad esempio, sarà possibile la coesistenza di una cessione con trattenuta del 15% della retribuzione con un’altra cessione che comporta una trattenuta del 5% (il limite massimo è il 20%). Se il datore riceve più atti di cessione relativi alla stessa retribuzione (e allo stesso Tfr), prevale la cessione che è stata notificata per prima. Alla cessazione del rapporto il Tfr, sulla base del contratto di cessione a garanzia del prestito ricevuto ( che solitamente copre il 100% dell’importo del Tfr), sarà devoluto alla finanziaria o banca fino a concorrenza del debito residuo (con priorità sulla prima cessione).
Se una delegazione di pagamento interviene durante una cessione del quinto, non è possibile vincolare complessivamente più della metà della retribuzione. Ad esempio, se è in corso una cessione del quinto con trattenuta pari al 20% della retribuzione netta, la successiva delegazione può coprire il 30% ( 20 + 30 = 50%).
Pignoramento e cessione
Se viene notificato un pignoramento mentre è in corso una cessione del quinto, il pignoramento è consentito solo fino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta.
Ad esempio: se la retribuzione è pari a 1.000 ed è stata ceduta la quota di 200 (1/5), il pignoramento è possibile fino a 500, ossia per una cifra pari a 300 (500 – 200).
Se è notificata una cessione del quinto quando un pignoramento è già in atto, la cessione non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.Ad esempio, se la retribuzione netta è pari a 1.000 con un pignoramento in corso di 200 (il limite del pignoramento è di 1/5), la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 400 (i 2/5 di 1.000) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 200) , ossia 200.
In caso di pignoramento della retribuzione, il datore deve dichiarare all’autorità giudiziaria le somme, incluso il Tfr, di cui è debitore nei confronti del lavoratore, indicando eventuali vincoli esistenti (cessione del quinto, delegazione e così via). Sarà poi il giudice a decidere la somma da trattenere (nei limiti sopra indicati).
Più pignoramenti
Se i pignoramenti successivi derivano dalla stessa causa (ad esempio morosità per canoni di locazione non pagati), il limite del pignoramento è ordinariamente di un quinto (salvo eccezioni: ad esempio per i crediti alimentari la misura è stabilita dal giudice) e i pignoramenti successivi si “accodano”, ossia devono attendere il soddisfacimento del primo creditore per essere soddisfatti a loro volta. Se i pignoramenti sono riferibili a cause diverse (morosità per canoni non pagati, alimenti) il concorso di più pignoramenti è possibile nel limite del 50% dello stipendio (da calcolare sempre al netto di ritenute fiscali e previdenziali).