Agevolazioni

Altri due anni di agevolazioni nelle zone franche urbane del sisma centro Italia

di Maurizio Maraglino Misciagna

Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 243317 del 6 giugno 2019, con la quale ha fornito i chiarimenti circa le modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zone franche urbane colpite dal terremoto 2016 .

In particolare la circolare proroga di due anni ( periodi d'imposta 2019-2020), le agevolazioni già previste per le annualità 2017 e 2018 per le imprese operanti nei comuni delle Regioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

L'importante novità, introdotta al punto 3 della circolare, riguarda l'apertura di un nuovo bando finalizzato alla concessione delle agevolazioni in favore di imprese avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2017, che abbiano anche già beneficiato dei medesimi incentivi negli anni precedenti; o che, pur non ancora avviate alla data di presentazione dell'istanza, saranno avviate entro il 31 dicembre 2019 operanti in qualsiasi settore di attività, inclusi i lavoratori autonomi, ad esclusione della pesca e dell'acquacoltura. Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive ammontano a circa 141.700.000,00 euro. Sono esclusi coloro che alla data del 24 agosto 2016 non avevano sede legale e/o operativa nei territori agevolati e che abbiano avuto provvedimenti di revoca di agevolazioni o che svolgano una delle attività previste nella categoria F dei codici Ateco 2007.

I soggetti beneficiari, esplicati al punto 6 della circolare, sono imprese e titolari di redditi di lavoro autonomo che vogliono avviare un’impresa, o siano già avviate, con sede operativa all'interno dei comuni della zona franca urbana attestata da un regolare titolo di disponibilità dell'immobile e siano iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio. Devono inoltre trovarsi a svolgere l'attività nel libero esercizio e non devono essere sottoposti a liquidazione volontaria o procedure concorsuali, sanzioni interdittive e non devono avere regimi fiscali di vantaggio e forfettario per i contribuenti minimi.

Le agevolazioni concedibili sono le esenzioni fiscali e contributive previste dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 50/2017. Il limite massimo di cui ciascun soggetto può beneficiare è di 200.000,00 euro, tenuto conto dei limiti stabiliti dal regolamento de minimis, concedibile sotto forma di esenzioni fiscali e contributive per gli anni 2019 e 2020 per coloro che siano già in attività e solo per il 2020 per coloro che sono in fase di start up. In caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo concedibile è 100.000,00 euro e in quello agricolo il limite scende a 20.000,00 euro e fino a un massimo di 25.000,00 euro qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento 1408/2013.

La circolare precisa che il limite di euro 200.000,00 deve essere riferito al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese che qualificano l'impresa come "impresa unica". Per quest’ultima si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

La domanda di agevolazione va presentata telematicamente, da parte del legale rappresentante dell'azienda, attraverso il portale www.mise.gov.it utilizzando la Carta nazionale dei servizi a partire dal 18 giugno 2019 dalle ore 12:00 ed entro il 18 luglio 2019 alle ore 10:00. L'incentivo non è a sportello, pertanto l'ordine di arrivo e di protocollo delle richieste non attribuisce nessuna preferenza o vantaggio.

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