Detrazioni fiscali per gli amministratori
La risposta è, in generale, affermativa. Il primo comma dell’articolo 13, Tuir evidenzia che le somme competono ai soggetti che producono reddito complessivo che include uno o più redditi tra cui quelli previsti all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir. Nel quesito si pone generalmente il tema degli amministratori di società. Per rispondere positivamente al quesito occorre, dunque, puntualizzare che le citate detrazioni sono riconosciute non tanto agli “amministratori” ma ai percettori di redditi assimilati di cui all’articolo 50, c. 1 lettera c-bis), Tuir; tra questi vi sono gli amministratori di società. Va, però, ricordato che l’attività di amministratore potrebbe rientrare nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente (cfr. circ. n. 67/E/2001 e 105/E/2001). In tale eventualità, le detrazioni di cui al quesito non sarebbero applicabili. Alle condizioni richiamate nella norma è applicabile anche la speciale detrazione prevista dal comma 1-bis. Si suggerisce attenzione al periodo di lavoro con particolare attenzione all'eventuale esistenza di rapporti contestuali.