Contrattazione

Rinnovato il ccnl per il settore dell’edilizia Confapi

di Michele Regina

Il 29 luglio 2019 Confapi Aniem e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl 12 novembre 2014 che si applica ai lavoratori delle piccole e medie industrie edili ed affini.
L'intesa, salve diverse decorrenze, si applica dal 1° settembre 2019 e fino al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del primo settembre o instaurati successivamente.

La contrattazione di secondo livello territoriale avrà decorrenza non prima del prossimo 1° settembre 2019.

Per evitare fenomeni di dumping contrattuale e al fine di allineare i costi contrattuali per le aziende di tutto il settore dell'edilizia in modo da evitare concorrenza sleale, coerentemente con le prassi in uso e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti hanno concordato un incremento retributivo complessivo di euro 50,00 a parametro 100 dell'operaio comune da riparametrare.

Per le aziende associate Anier che hanno applicato gli aumenti retributivi previsti dai verbali di accordo del 2013 e del 2014, gli aumenti retributivi verranno erogati a partire dall'1° settembre 2020 fino a concorrenza e per ogni livello.

Le parti hanno inoltre concordato un incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto all'articolo 90, che viene pertanto aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall'1° ottobre 2019.

Il contributo Casse edili/Edilcasse, è stabilito nella misura del 2,85% della massa salariale di ciascuna cassa. Di tale percentuale e sino alla data di effettiva entrata in vigore del fondo sanitario nazionale Sanedil, lo 0,25% potrà assorbire quanto destinato dalla contrattazione territoriale e/o da regolamenti/accordi, per le prestazioni socio sanitarie. Avviato il fondo sanitario Sanedil, le prestazioni socio sanitarie erogate dalle Casse edili/Edilcasse decadranno e tale percentuale sarà assorbita dal contributo dello 0,60% dovuto al fondo sanitario.

Le Parti inoltre si impegnano a disciplinare a livello territoriale la restante aliquota dello 2,25%, che decorrerà dal mese di competenza dell'avvio fattuale del fondo sanitario e sarà destinata ai costi di gestione (0,75%), alle ulteriori prestazioni a favore degli operai (0,45%) e al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese (1,05%) ivi compreso il rimborso malattia infortunio.

Le parti infine stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, compreso il costo del personale amministrativo di struttura, non possono superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall'esercizio finanziario decorrente dall'1° ottobre 2019; in tale previsione non rientrano i tecnici addetti alla formazione e sicurezza e gli addetti alla progettazione finanziata.

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