Contratto a termine dopo somministrazione, causali
La risposta, purtroppo, è positiva: la causale va indicata. In questo senso, infatti, il Ministero del Lavoro, nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17, ha precisato che, in caso di: a) precedente rapporto a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle causali, in quanto tale fattispecie è assimilabile a un rinnovo; b) precedente rapporto a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015; c) un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.