Delega fiscale: le nuove sanzioni amministrative al via dal 2017
Con il decreto legislativo 158/2015 il governo completa il processo di delega in materia fiscale avente a oggetto il sistema sanzionatorio amministrativo (si veda la legge delega 23/2014).
A livello comunitario è stato affermato il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione e agli interessi erariali lesi. Coerentemente con le azioni comunitarie, l'obiettivo perseguito anche nel Dlgs è il contrasto delle frodi mentre le conseguenze dell'errore interpretativo ovvero effettuato in buona fede devono essere inferiori rispetto a quelle sino ad ora applicate.
L'esempio più evidente è sintetizzato in un (chirurgico) intervento apportato all'articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997 dove, con l'elisione dell'aggettivo “eccezionali” si normalizzano le circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra il tributo dovuto e la sanzione applicabile così da rendere applicabile il meccanismo dell'attenuazione della sanzione (fino a metà del minimo).
La revisione delle sanzioni amministrative è collocato al titolo II del decreto – essendo il titolo primo riservato alle sanzioni penali tributarie – e che provvede con un intervento molto esteso, diffuso in circa 16 articoli esplosi al proprio interno in un centinaio di variazioni dell'attuale assetto sanzionatorio.
Mentre appare difficile operare una sintesi, risulta ben più agevole registrare i miglioramenti operati. Va, pertanto, apprezzata la previsione che dispone l'applicazione della sanzione ridotta ad un terzo nei casi in cui l'infedeltà della dichiarazione dei redditi e IRAP derivi da errori di imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito (nuovo articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/97); la sanzione si applica in misura fissa di 250 euro ove l'errore non abbia determinato danno all'Erario.
Viene poi ridotta la sanzione ad un terzo della sanzione base nelle ipotesi in cui la maggiore imposta o il minor credito accertato dall'Amministrazione finanziaria siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all'imposta o al credito dichiarato (nuovo articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/97); la misura è applicabile solo se maggiore imposta o minore credito non eccedono limite in valore assoluto pari a 30.000 euro (con evidente pieno apprezzamento da parte dei soli soggetti che producono redditi ridotti mentre i soggetti di maggiori dimensioni, anche per minimi errori operati in buona fede, sono esposti alla misura piena della sanzione).
Meno apprezzabile appare la norma contenuta nel comma 8 dell'articolo 1 del Dlgs 471/97 che incrementa la sanzione-base nel caso in cui le violazioni (dichiarazione omessa o infedele) coinvolgano redditi prodotti all'estero anche in presenza di redditi di lavoro dipendente; si tratta di un ulteriore onere di gestione per i sostituti d'imposta che, di norma, facilitano operativamente le attività amministrative degli expat. Negli anni recenti, infatti, abbiamo assistito ad un'azione di monitoraggio da aprte dell'agenzia delel Entrate molto stringente su tali redditi (ben visibili in dichiarazione per la presenza di un significativo credito di imposta a cui è stato frequentemente associata una rettifica non sempre fondata su procedure comprensibili) innescando molteplici attività di dialogo con gli uffici locali rese difficili dalla permanenza all'estero del lavoratore.
Per i “grandi sostituti” risulta, invece, interessante il limite cap introdotto alle sanzioni in materia di certificazione unica e collocata al comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/98. La norma generale prevede, infatti, una sanzione fissa per ogni certificazione omessa, tardiva o errata; dall'entrata in vigore del provvedimento viene posto un limite massimo fissato in euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione si azzera se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza mentre nei sessanta giorni dalla scadenza - che si configura come tardiva trasmissione entro un termine intermedio - la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Tanto premesso e nel rinviare a una lettura del provvedimento nelle parti più analitiche interessanti le sanzioni in materia di bollo, successioni e donazioni, imposta sugli intrattenimenti o registro, merita annotare che la norma contenuta nell'articolo 32 del Dlgs 158/2015 che rinvia la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2017.