Rapporti di lavoro

Conguagli 2015 e 2016 per l'integrazione del 10% dei contratti di solidarietà

di Matteo Prioschi

Il recupero dell'integrazione del 10% per i contratti di solidarietà 2015 può essere effettuato entro il periodo di paga di giugno 2016. La precisazione è contenuta nel messaggio 1760/2016 pubblicato ieri dall'Inps.


L'istituto di previdenza rileva che alcuni contratti riferiti al 2015 sono stati autorizzati alla fine dell'anno scorso, e quindi le aziende possono non essere riuscite a conguagliare l'integrazione del 10% erogata ai dipendenti. Tuttavia, dato che risultano ancora disponibili dei fondi a copertura dell'integrazione (in totale sono stati stanziati 150 milioni di euro), le aziende possono conguagliare quanto dovuto entro il periodo di paga di giugno 2016, ricorrendo ai già utilizzati codici G708 e F504 che verranno disattivati dal mese di luglio.


Per quanto riguarda, invece, l'integrazione del 10% relativa al 2016, la compensazione può avvenire a partire dal periodo di paga di competenza del mese di aprile. Infatti è stato previsto, con l'ultimo decreto Milleproroghe, l'erogazione dell'integrazione per quest'anno ai contratti di solidarietà stipulati entro il 24 settembre 2015 e la cui domanda di integrazione salariale sia stata presentata entro la stessa data. Anche in questo caso l'integrazione è vincolata alla disponibilità finanziaria limitata complessivamente a 50 milioni di euro.


I conguagli relativi ai primi tre mesi del 2016, non ancora effettuati, dovranno essere effettuati con le denunce contributive dei periodi di paga aprile, maggio e/o giugno utilizzando i rispettivi codici indicati nel messaggio 1760/2016.

Il messaggio 1760 dell'Inps

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