L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato stagionale

di Callegaro Cristian

La domanda

Un apprendista assunto come stagionale nel settore turismo, per la durata 6 mesi, può essere prorogato per ulteriore 1 mese?

In linea generale, si ritiene che, ricorrendone i presupposti e le ragioni, il periodo di apprendistato stagionale possa essere prorogato. Si evidenzia come, allo stato attuale, l’apprendistato sia disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2015, il quale, all’articolo 44 (nell’ambito quindi dell’apprendistato professionalizzante) comma 5, prevede che “per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato”. La legge, quindi, rinvia alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di regolamentare l’apprendistato per attività in cicli stagionali. Al riguardo, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo Confcommercio rinnovato il 18 gennaio 2014 (il lettore non specifica il ccnl applicato, n.d.r.) – tra l’altro non sottoscritto da tutte le sigle sindacali – regolamenta, all’articolo 64, l’apprendistato in cicli stagionali. Si stabilisce che “in attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra (…)”. In mancanza di indicazioni al riguardo da parte della legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro, eventuali limitazioni (con riguardo quindi anche all’istituto della proroga) potranno eventualmente essere stabilite a livello di contrattazione territoriale (in genere provinciale, per il settore turistico). In mancanza di limitazioni in tal senso, si ritiene, come già affermato nell’introduzione, che, ricorrendone i presupposti e le ragioni, il periodo di apprendistato stagionale possa essere prorogato.

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