Rapporti di lavoro

I dettagli della domanda di cassa integrazione straordinaria

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di Josef Tschöll

L'impresa è obbligata a presentare la domanda di Cigs corredata dalla documentazione richiesta, entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario (articolo 25 del Dlgs 148/2015). Si riduce dunque sensibilmente il termine per la presentazione della domanda rispetto a quanto previsto finora (25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro). In nuovo termine di presentazione dovrebbe applicarsi anche alle domande di proroga della concessione del trattamento.
Come visto in precedenza le informazioni sui lavoratori coinvolti sono inviate poi dall'Inps alle Regioni e Province autonome, per le misure di politiche attive del lavoro, se è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi.
Se la richiesta di Cigs è presentata per riorganizzazione o crisi aziendale nella domanda di concessione l'impresa dovrà comunicare inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Cambia anche la data di decorrenza dalla quale è consentita la sospensione o riduzione dell'orario, che non è più quella fissata dagli accordi. L'art. 25, co. 2, D.Lgs. n. 148/2015 dispone, adesso, che così come concordata tra le parti nelle procedure di consultazione sindacale, questa decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. A sua volta l'art. 44, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015 sposta però la data di entrata in vigore, che si applicherà ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. In ogni caso la nuova decorrenza imporrà alle aziende anche una diversa programmazione dell'avvio e della gestione di una procedura di Cigs.
Esempio:
-data di chiusura della procedura sindacale con accordo al 27 novembre 2015;
-data di invio della domanda al Ministero del lavoro 30 novembre 2015;
-primo giorno di sospensione/riduzione orario del lavoro possibile sarà il 30 dicembre 2015.
Cambiano così, rispetto alla disciplina previgente, anche le decorrenze se la domanda è inviata con ritardo. Secondo l'art. 25, co. 3, D.Lgs. n. 148/2015 in caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e qualora dai casi di omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
Finora la perentorietà del termine per la presentazione delle domande di CIGS non si applicava per le imprese soggette a procedure di amministrazione straordinaria e procedure concorsuali. Sarebbe da chiarire se la nuova disciplina sul termine di invio trovi applicazione anche per loro (ancora fino alla fine dell'anno, tenendo presente che dopo il 1° gennaio 2016 la Cigs per cessazione dell'attività è limitata ai soli accordi stipulati in sede governativa al Ministero del lavoro) oppure se in funzione delle situazioni particolarmente complesse, il termine rimanga di natura ordinatorio.
Il Dlgs 148/2015 prevede che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La norma non richiede espressamente anche una comunicazione all'INPS e non parla di invio telematico. Tuttavia dovrebbe continuare a trovare applicazione la procedura telematica già predisposta dal Ministero del lavoro per l'invio e la gestione delle domande di Cigs (CIGSonline). E' richiesto l'invio contestuale al Ministero e alla DTL. A questo punto non è chiaro se è sufficiente la procedura telematica con il solo invio al Ministero del lavoro, il quale provvederà a inoltrarla poi alla DTL interessata (che sarebbe in linea con i principi di trasparenza nella pubblica amministrazione e per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle aziende) oppure se l'azienda deve comunque inviare ancora la domanda anche per posta (pec) o con diversa procedura predisposta dalle singole DTL. La norma non prevede poi, a seguito della domanda, una comunicazione diretta dei dati sui lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da parte del Ministero all'INPS. Si ritiene che questo sia però necessario almeno per consentire all'istituto previdenziale di inviare, a sua volta, i dati alle Regioni e Province Autonome ai fini delle attività e degli obblighi in materia di condizionalità e politiche attive del lavoro (così come previsto dagli artt. 8 e 25, D.Lgs. n. 148/2015).
Nella domanda dovrà essere indicato il programma di attuazione e allegato il verbale di consultazione sindacale, i nominativi dei lavoratori coinvolti nonché l'eventuale ulteriore documentazione utile.

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