Ferie 2017 non godute al 30 giugno 2019, contributi entro il 20 agosto
La questione delle ferie non godute, come abbiamo detto nell'adempimento della settimana scorsa, deve essere affrontata sotto due distinti punti di osservazione: da una parte, l'esigenza di tutelare la salute del lavoratore attraverso misure sanzionatorie di tipo amministrativo che possano disincentivare i datori di lavoro poco sensibili a tali rischi; dall'altra, l'esigenza di rendere effettivo il prelievo contributivo nel momento in cui scade il periodo di flessibilità dei 18 mesi oltre l'anno di maturazione, tenendo conto anche dell'operatività del flusso UniEmens come da ultime indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 106 del 9 novembre 2018 ed il messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019. Esaminiamo ora questo secondo aspetto.
Il momento impositivo per il pagamento dei contributi
In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare in anticipo all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Da notare che il medesimo obbligo (diversamente da quanto previsto in tema di sanzioni amministrative) riguarda anche il periodo di ferie eccedente le quattro settimane minime (Min. Lav., nota 26/10/2006, prot. n. 25/I/0005221). Il momento impositivo, cioè quello in cui sorge l'obbligazione contributiva, coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione, tenendo a riferimento l'anno civile 1° gennaio/31 dicembre.
Superata la scadenza, nel mese successivo (luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi), l'imponibile previdenziale da assoggettare a contribuzione, andrà aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate nel secondo anno precedente e non ancora godute alla fine del mese precedente (l'operazione va esposta sia nella busta paga del dipendente per la parte di sua spettanza, che nell'UniEmens in cui è ricompresa anche la quota a carico azienda). In via generale, pertanto, la data del 30 giugno di ciascun anno deve essere evidenziata sul calendario dei datori di lavoro ai fini della verifica del "contatore ferie" maturate e non ancora godute dai lavoratori dipendenti nei termini stabiliti.
Una deroga, tuttavia, è prevista nel caso in cui il mancato godimento sia imputabile a una prolungata assenza dovuta ad una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità etc); in tali evenienze il termine di 18 mesi si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento (INPS, msg. n. 18850/2006). Nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'intervento della CIGO o della CIGS, il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'ordinaria attività lavorativa (Min. lav., nota 17/6/2011, n. 19).
Sanzioni
L'articolo 18-bis, comma 3, del D.lgs. 66/2003, aggiornato con le previsioni di un aumento del 20% ad opera dell'art. 1, comma 445, lett. d), della Legge 30.12.2018, n. 145, ha previsto che in caso di violazione delle disposizioni in materia di ferie:
-si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro;
-se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro;
-se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Contribuzione dovuta entro il 20 agosto 2019
Per l'anno in corso, con riguardo al limite generale dei 18 mesi, la scadenza per la fruizione delle ferie maturate nel 2017 va fissata al 30 giugno 2019. Le ferie del 2017 a tale data ancora non fruite andranno ad aumentare l'imponibile previdenziale di luglio 2019 per il loro valore retributivo corrispondente, sia con riguardo all'imponibile previdenziale del dipendente indicato in busta paga sia con riguardo all'imponibile sul quale calcolare i contributi a carico dell'azienda. Il relativo versamento sarà effettuato entro il 20/8/2019 (termine così differito in forma strutturale per il mese di agosto in sostituzione dell'ordinario termine fissato al 16 di ciascun mese), a mezzo F24 con periodo di competenza luglio 2019.
Anticipo contributi
I datori di lavoro pertanto, tra le competenze assoggettabili a contributi del mese di luglio 2019, sommeranno anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto, e su tale somma incrementata calcoleranno i contributi ordinari. Nel flusso UniEmens di tale mese non dovrà essere fornita alcuna indicazione particolare, in quanto conterrà l'ordinaria retribuzione del mese aumentata del compenso per ferie non godute con le consuete modalità di esposizione.
Recupero dei contributi anticipati
Nel momento in cui le ferie già assoggettate a contribuzione verranno fruite dal lavoratore o in caso di pagamento delle stesse per cessazione del rapporto di lavoro, bisognerà procedere al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l'obbligo è già stato assolto, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente.
Il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie è recuperato attraverso una diminuzione dell'imponibile previdenziale del mese al quale era stato imputato, mentre ai fini pensionistici il relativo compenso dovrà essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno al quale era stato imputato.
La procedura per il recupero della contribuzione prevede in UniEmens l'utilizzo di una specifica variabile retributiva con la causale "FERIE" attraverso la quale è consentito al datore di lavoro di diminuire l'imponibile del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Recentemente l'INPS con Circolare n. 106 del 9/11/2018 e Messaggio n. 456 del 31-01-2019, è intervenuta sul tema relativo alla variabile "FERIE". In circolare l'Istituto ha informato che la variabile "FERIE" (come la variabile "ROL") è utilizzabile, a decorrere da Gennaio 2019, entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie già corrisposte, dovrà avvalersi della regolarizzazione. Tale variabile indica l'avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell'imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell'imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto riportato nell'elemento <ImponibileVarRetr> con l'indicazione del mese cui si riferisce. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all'importo indicato nell'elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.
Con il successivo messaggio sopra indicato l'Istituto è tornato sull'argomento e, considerato che in alcuni casi la fruizione delle ferie è avvenuta oltre 12 mesi, solo per il 2019 la variabile "FERIE" sarà utilizzabile entro 18 mesi rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.
A decorrere da gennaio 2020, il termine sarà automaticamente ricondotto a 12 mesi, oltre i quali, come affermato in precedenza, l'azienda potrà recuperare gli importi versati mediante flussi di regolarizzazione.