Rapporti di lavoro

Per i ministeriali congedo parentale con indennizzo pieno per i primi 30 giorni entro i sei anni di età del bambino

di Michele Regina

L'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in risposta a quesito specifico, a valle delle novità normative poste in essere dal Dlgs 80/2015 al testo unico sulla maternità (Dlgs 151 del 2001) è intervenuta con un nuovo orientamento applicativo.

Il caso viene che affrontato nasce dal seguente quesito: fino a quale età del bambino può essere goduto il beneficio dei primi 30 giorni, interamente retribuiti, di congedo parentale?
Nel caso specifico si ricorda che l'articolo 10 del Ccnl dei ministeri del 16 maggio 2001 riconosce, per i primi 30 giorni di congedo parentale, l'intera retribuzione, e richiama la legge 1204 del 1971 (come innovata dal Dlgs 151 del 2001). La disciplina contrattuale collettiva si inserisce nel contesto normativo delineato dal nuovo provvedimento legislativo.

Secondo Aran la clausola contrattuale ha un contenuto di maggior favore rispetto alla previsione dell'articolo 34 dello stesso decreto legislativo (Tu maternità) che, prima del Dlgs 80 del 2015, consentiva l'erogazione di una indennità pari al 30% della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino. Tale indennità poteva essere corrisposta oltre tale limite, a condizione che il reddito individuale del lavoratore fosse inferiore a un determinato parametro (2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), indicato dalla norma stessa.

La modifica contenuta nell'ultimo decreto dello scorso anno ha elevato fino al sesto anno di vita del bambino il termine per poter fruire dell'indennità. Secondo l'Aran, pertanto, la clausola contrattuale collettiva di retribuzione piena per i primi 30 giorni di congedo va applicata coerentemente al nuovo quadro normativo definito dal legislatore, cioè fino al sesto anno di vita del bambino.

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