Proroghe del contratto a termine
Ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 81/2015, fatte salve diverse disposizioni contrattuali e ad eccezione di specifici casi di lavoro stagionale, al contratto di lavoro intercorso con lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale può essere apposto un termine non superiore a trentasei mesi. All’interno del periodo massimo consentito, è possibile avere una successione di contratti o una serie di proroghe. Le proroghe, effettuate con il consenso del lavoratore, non possono essere più di cinque nell’arco dei trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Nel caso esposto, il contratto a termine è stato prorogato cinque volte, giustamente senza interruzioni, il che significa che se un’ulteriore proroga viene effettuata, il contratto si deve ritenere trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Se invece, al termine della quinta proroga il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione (per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore). Inoltre, oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
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