Maturazione della tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità spetta al dipendente che abbia prestato l'attività lavorativa per un anno intero (si prende come riferimento l'anno solare). L'importo globale annuo dovrà quindi essere diminuito di un ammontare rapportato alla percentuale delle assenze verificatesi nel corso dell'anno solare di riferimento per la maturazione. Riguardo la maturazione della tredicesima si usa, nella pratica, suddividere l'anno di riferimento in dodici ratei mensili: a favore del dipendente maturano tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono stati i mesi di lavoro; in via generale le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane vengono considerate come mese intero, mentre le assenze non utili per la maturazione della tredicesima che si estendono oltre le due settimane in un determinato mese non comportano la maturazione del relativo rateo di tredicesima. Il principio della non maturazione in assenza di prestazione lavorativa non si applica, però, a tutte le ipotesi in cui manchi la prestazione lavorativa. Durante alcune fattispecie di assenza, infatti, decorre comunque la maturazione della mensilità aggiuntiva, sebbene il lavoratore dipendente non svolga la prestazione lavorativa. I casi di assenza da lavoro che fanno ugualmente maturare il diritto alla tredicesima sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. La tredicesima mensilità matura durante i periodi di assenza dovuti a: congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria), congedo matrimoniale, malattia e infortunio (nei limiti della conservazione del posto di lavoro previsti dal contratto collettivo), festività, ferie, permessi retribuiti, riposi giornalieri per allattamento. Diversamente, la tredicesima non matura durante le seguenti cause di assenza: malattia e infortunio oltre il limite temporale di conservazione del posto di lavoro, sciopero, assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, aspettativa e permessi senza retribuzione, congedo parentale (ex astensione facoltativa), permessi per malattia del bambino fino a tre anni, sospensione del lavoro per provvedimento disciplinare, servizio militare di leva. Al riguardo la contrattazione collettiva può, in genere, prevedere condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.