Contributo addizionale CIGS
L’art. 5 del decreto 148/2015 ha modificato l’assetto e la misura della contribuzione addizionale, introducendo rilevanti innovazioni rispetto alla previgente disciplina legale. Tale disposizione pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale pari al: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre il limite di cui al punto che precede e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre il limite di cui al punto che precede in un quinquennio mobile. In termini difformi rispetto al previgente sistema, il testo normativo attuale prevede che la contribuzione addizionale debba essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e, quindi, non più sull’integrazione effettivamente corrisposta in nome e per conto dell’INPS. Questa opzione determina un criterio di computo rigido e non modificabile sulla base di altre considerazioni come quella rappresentata dal lettore. Nel caso prospettato quindi il contributo addizionale dovrà essere calcolato prendendo a base imponibile la “retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore (ai lavoratori) per le ore di lavoro non prestate”, a nulla rilevando eventuali integrazioni ulteriori da parte dell’azienda.
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