L'esperto rispondeContrattazione

Contratti a termine e rinnovo

di Josef Tschoell

La domanda

Il testo del ccnl edilizia artigianato stabilisce che è possibile attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi. Secondo le nuove disposizioni previste dal decreto dignità in caso di rinnovo del contratto è sempre necessario la causale. Si chiede la conferma della deroga alla legge del ccnl artigianato ossia in caso di rinnovo e per una riassunzione non superiore ai dodici mesi si possa riassumere senza causale.

L’art. 21, comma 01, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che: “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1” (appunto la causale). La norma non consente una deroga alla contrattazione collettiva e, dunque, sarà necessario indicare una causale (con tutti i problemi di contenzioso stante l’incertezza della definizione delle causali).

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