Dipendente che rifiuta di fare il tutor
Ai sensi delle linee guida adottate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017 e concernenti i tirocini c.d. extracurriculari il tutor (cd. tecnico), nominato dal soggetto ospitante, ha la responsabilità circa l’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutto il periodo di tirocinio e deve inoltre possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio (quelle individuate dalle linee guida sono in ogni caso disposizioni che fissano standard minimi, derogabili in melius dalle disposizioni di recepimento delle Regioni e delle Province autonome). Tanto premesso, fermo restando il possesso, da parte del lavoratore, dei requisiti indicati, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso che l'adibizione del lavoratore a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire a questi di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente senza un eventuale avallo giudiziario (che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare), di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. civ.. Pertanto il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere le mansioni richieste dal datore di lavoro, anche difformi da quelle contemplate dal contratto di lavoro e dal contratto collettivo applicato, fermo restando il suo diritto a richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nelle mansioni normalmente svolte. A questa regola di carattere generale fa eccezione il rifiuto giustificato di rendere la prestazione lavorativa a fronte di un inadempimento datoriale particolarmente rilevante che comprometta i beni personali del lavoratore (vita e salute) ovvero lo esponga a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni (ma non sembra essere questo il caso delle mansioni affidate al tutor).