Previdenza

Reddito di cittadinanza, in arrivo la simulazione online. Chiarimenti Inps sulla corretta compilazione

di Arturo Rossi

Si potrà accedere al sito Inps per simulare l’importo del reddito e della pensione di cittadinanza. Lo rende noto l'Istituto di previdenza con il messaggio numero 1954 del 21 maggio 2019, sottolineando che, per far fronte alle esigenze manifestate dalle strutture territoriali dell’istitute, cittadini e Caf è stato predisposto un simulatore che consente di valutare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti dall’articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legge 4/2019 per l'accesso alle due prestazioni e l’importo delle stesse.

L'applicativo è già fruibile dai dipendenti Inps, mentre per gli utenti esterni a breve il simulatore verrà rilasciato anche nel portale internet dell'Istituto. Si potrà accedere seguendo il percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i Servizi" > "ISEE post-riforma 2015". La funzionalità di simulazione sarà fruibile tramite apposita voce di menù e sarà raggiungibile anche tramite link diretto presente nella home page.

In particolare, la funzionalità di simulazione tramite dati relativi a una dichiarazione sostitutiva unica attestata valida sarà disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite Pin, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Sistema pubblico identità digitale (Spid); la funzionalità di simulazione tramite dati Isee autodichiarati e indicatori simulati è utilizzabile senza che sia necessario autenticarsi.

Con il messaggio 1955 del 22 maggio 2019, l'Istituto interviene in seguito a numerose segnalazioni relativamente a casi di erronea valorizzazione del flag contenuto nel quadro E del modello di domanda SR 180 (denominato "attività lavorative in corso non rilevate dall'isee per l'intera annualità").

Viene precisato che tale quadro va valorizzato solo se uno o più membri del nucleo familiare richiedente la prestazione abbia in corso, al momento di presentazione della domanda di Rdc, attività lavorativa non rilevata per l'intera annualità in Isee. Nel concreto, se la Dsu è presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, il quadro E della domanda dovrà essere valorizzato solo in caso di svolgimento di attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017. In tale caso, dovrà essere compilato l'apposito modello "Rdc/Pdc – Com Ridotto", tramite i seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i Caf, gli enti di patronato ovvero telematicamente sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello "Rdc/PdC – Com Ridotto" può essere compilato contestualmente alla domanda;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello "Rdc/Pdc Com Ridotto" dovrà essere compilato e trasmesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda presso i CAF o gli enti di patronato.

La mancata compilazione di tale modello comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda, che resta in stato "in attesa Rdc/Pdc com ridotto".

Se l'utente che ha presentato la domanda tramite Poste, flaggando il quadro E, si presenta presso i Caf e/o gli enti di patronato per la trasmissione del modello "Rdc/Pdc Com Ridotto" e, con l'assistenza dell'intermediario, sia verificato che lo stesso modello non andava compilato in assenza di attività in corso al momento di presentazione della domanda ovvero se l'attività in corso era già valorizzata per l'intera annualità sull'attestazione Isee, il modello non deve essere acquisito dagli intermediari e, di conseguenza, la domanda resta non processabile.

Nella richiesta di intervento da parte della sede territoriale, l'utente dovrà alternativamente dichiarare:
1. di aver erroneamente valorizzato il quadro E del modello di domanda, in quanto nessun componente del proprio nucleo familiare sta svolgendo – alla data di presentazione della domanda – alcuna attività lavorativa ovvero la predetta attività risulta già presente per l'intera annualità sull'attestazione Isee in corso di validità;
2. di aver erroneamente indicato, nello stesso quadro E del modello di domanda, un numero di componenti tenuti alla compilazione del modello "Rdc/Pdc com ridotto" diverso da quello corretto, precisandone il numero.

Tale operazione di modifica/completamento della domanda non può essere effettuata dagli intermediari, che invece possono intervenire esclusivamente sulle domande presentate presso gli stessi.
In questo modo, la domanda passerà dallo stato "in attesa Rdc/Pdc com ridotto" a quello "completata"; in caso di accoglimento della domanda, la decorrenza originaria resterà salva, cioè dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

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