L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto di solidarietà

di Marrucci Mauro

La domanda

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Se la riduzione oraria non può superare il 60% per unità interessata (giorni, settimana, mese) come può il lavoratore superare il 70% di riduzione? nell'arco dell'intero periodo è inteso a totale 36 mesi? quindi bisogna distribuire la riduzione nei 3 anni es. 25% 1° anno -25%2° anno residuo 3° anno 20% totale 70%?

L’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede, tra l’altro, che: 1. la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; 2. per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Secondo la prima delle disposizioni richiamate...