Contenzioso

Al professionista indennità di maternità ma con calcolo fisso

di Matteo Prioschi


L'importo dell'indennità di maternità o paternità del professionista che adotta due figli contemporaneamente non raddoppia. Così ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza 14676/2019 relativa a un contenzioso tra un avvocato e Cassa forense.

La Suprema corte ricorda innanzitutto il diritto del professionista a fruire dell'indennità di paternità in sostituzione della madre, diversamente da quanto sostenuto dall'ente di previdenza. Infatti la Corte costituzionale ha ritenuto discriminatorio il mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo, libero professionista, a fruire dell'indennità in luogo della madre, opzione possibile invece per i lavoratori dipendenti (sentenza 385/2005). Sempre la Consulta ha anche «rilevato la ingiustificata disparità di trattamento con il lavoratore dipendente in punto di mancanza di una regola di concreta gestione, in accordo tra i genitori, del tempo da destinare ai congedi familiari a tutela del minore, e poiché tale mancanza risulta incompatibile con la protezione che la Costituzione riserva al minore, la Corte ha richiesto l'intervento integrativo del legislatore».

Di conseguenza la pronuncia della Corte costituzionale è auto applicativa e il diritto del padre a fruire dell'indennità di maternità ha natura imperativa e deve essere applicato con l'efficacia stabilita dall'articolo 136 della Costituzione, cioè dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza.

I giudici di cassazione ritengono invece errato il ragionamento compiuto dalla Corte d'appello che, a fronte dell'adozione di due bambini, ha raddoppiato il valore dell'indennità di maternità previsto dall'articolo 70 del Dlgs 151/2001: l'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente la nascita o l'adozione.

La Suprema corte rileva che le varie disposizioni riguardanti il congedo di maternità non fanno distinzioni, anche a livello economico, se il parto è singolo o plurimo. Le differenze riguardano solo i periodi di riposo della madre lavoratrice, il congedo parentale, le assenze per malattia dei figli piccoli. Quindi nel momento di ingresso di un figlio in famiglia «il legislatore ha ritenuto adeguata la tutela della sospensione del rapporto di lavoro e quella dell'erogazione di una indennità economica» e «sotto questo profilo il numero dei figli…non assume rilievo autonomo».

Inoltre i liberi professionisti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno l'obbligo di astenersi dall'attività durante il congedo di maternità e quindi potrebbero anche non avere una riduzione del reddito. «Comunque, se la finalità dell'indennità è quella di compensare la eventuale flessione del reddito professionale derivante dalla nascita del figlio, è chiaro che non può certo giustificarsi un importo moltiplicato per il numero dei figli nati o adottati giacché non può certo immaginarsi che se non vi fosse stato il parto o l'adozione il medesimo professionista avrebbe realizzato redditi moltiplicati a seconda del numero dei figli». Quindi anche a fronte di un'adozione di più figli, l'importo dell'indennità di maternità resta quello previsto per un solo figlio.

sentenza 14676_2019

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