Previdenza

Estesa la platea dei poligrafici da prepensionare

di Pietro Gremigni

I lavoratori poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza di accordi sottoscritti tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013.
La domanda di prepensionamento per coloro che al 1° gennaio 2016 non sono più in tempo, per superamento dei termini ordinari, potrà essere presentata entro il 1° marzo 2016.
L'Inps con la circolare 8/2016 illustra la novità legislativa che in sostanza allarga la platea dei destinatari della salvaguardia pensionistica agli accordi stipulati non più entro il 31 agosto 2013, come prevedeva la norma originaria, ma entro il 31 dicembre 2013.
Ciò comporta un impiego di ulteriori risorse che la legge stanzia fino al 2018 compreso.
In ogni caso i trattamenti di vecchiaia anticipati sono erogati, nell'ambito del limite di spesa stanziata, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente e in base all'ordine cronologico delle domande, monitorate dall'Inps.


Beneficio – La deroga introdotta dal Dlgs 157/2013, che ha innalzato il requisito contributivo per accedere al prepensionamento, consiste nel possedere un'anzianità contributiva minima di 32 anni, indipendentemente dall'età anagrafica, da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a tre anni fino a un massimo di 35.


Domanda – Di norma i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali devono presentare domanda di prepensionamento entro 60 giorni da uno dei seguenti termini:
- dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni nel periodo di godimento del trattamento;
- dalla maturazione del requisito contributivo di 32 anni se alla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l'interessato non abbia ancora perfezionato il requisito contributivo;
- dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale se a tale data, successiva alla decorrenza del trattamento stesso, l'interessato abbia già perfezionato il requisito contributivo di 32 anni.

Tuttavia, come anticipato, nel caso in cui al 1° gennaio 2016 il termine di 60 giorni risulti essere scaduto, gli interessati possono presentare domanda di prepensionamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, ovvero, entro e non oltre il 1° marzo 2016.
Una volta completata l'istruttoria con esito positivo per la sussistenza dei requisiti, occorrerà passare il successivo vaglio degli uffici dell'Inps che dovranno verificare la capienza delle risorse stanziate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©