Rapporti di lavoro

Scivolo verso la pensione con finestra inclusa

di Ant.O.

La circolare 16/2019 del ministero del Lavoro analizza anche l’uscita anticipata dei dipendenti delle imprese che sottoscrivono il contratto di espansione, possibile per quei lavoratori che maturano entro cinque anni i requisiti per la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Uno scivolo di 5 anni che deve includere i mesi mancanti alla maturazione e alla decorrenza della pensione, inglobando i 3 mesi di finestra dell’anticipata, in completa analogia alla circolare 10/19 Inps.

A fronte della manifestazione di adesione dei dipendenti a questa soluzione, le imprese licenziano gli stessi con una procedura collettiva non oppositiva, versando il ticket Naspi del valore massimo di 3.004 euro per ogni esodato. I datori di lavoro devono poi integrare il valore della Naspi riconosciuta ai prepensionati fino a raggiungere il valore della pensione maturata in quel momento, senza versare alcun contributo per i dipendenti diretti alla pensione di vecchiaia. Per quelli che accedono alla pensione anticipata, invece, la contribuzione correlata sarà versata per un massimo di 3 anni dopo la fine della copertura figurativa della Naspi. I prepensionati godranno di una clausola di salvaguardia che li proteggerà da qualsiasi futura modifica normativa in ambito previdenziale. Un benefit di non poco conto, tenendo conto del fortissimo clima di certezza che da un mese aleggia sul futuro del nostro sistema previdenziale.

La circolare non elimina però tutti i dubbi sulla platea di aziende che possono usare questo scivolo. Al paragrafo 1, il ministero si limita a precisare che questo potrà essere attivato anche dalle imprese non beneficiarie della Cigs accedendo a un fondo di solidarietà bilaterale già costituito (come quello del credito) o in fase di costituzione (come il fondo Tris del settore chimico). Tale lettura, spinta rispetto al tenore letterale dell’articolo 41, comma 6, del Dlgs 148/2015, sembra confermare il trend legislativo della scorsa stagione governativa di rilancio dei fondi bilaterali. Rimane da chiedersi cosa ne sarà delle imprese sopra i mille dipendenti prive di un fondo di solidarietà bilaterale, non apertamente escluse dalla norma dal ricorso allo scivolo e non menzionate direttamente dalla circolare.

Appare in ultimo abbastanza peculiare il sistema di verifica delle risorse statali impiegate (perché l’accesso allo scivolo sarà ammesso nei limiti del budget stanziato) che deve essere calcolato dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto, monitorato mensilmente da Inps e verificato dallo stesso ministero del Lavoro per consentire la ratifica degli accordi.

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