Rapporti di lavoro

Distacco dei lavoratori «semplificato» tra imprese dello stesso gruppo

di Rossella Quintavalle

Nel primo interpello del 2016, il ministero del Lavoro risponde a un quesito posto dalla Confindustria in merito al distacco del personale all'interno di un gruppo di imprese e più precisamente riguardo alla possibilità di considerare il requisito dell'interesse del distaccante alla stessa stregua di quanto indicato al comma 4 ter dell'articolo 30 del Dlgs 276/2003 relativamente al distacco all'interno di aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa.

A tal proposito il dicastero ricorda che la fattispecie del distacco è un istituto che consente al datore di lavoro, in virtù del proprio potere direttivo, di variare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa inviando temporaneamente un proprio lavoratore dipendente presso un soggetto terzo per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, al fine di soddisfare un proprio interesse.

Gli elementi necessari per delineare l'istituto del distacco sono racchiusi nel primo comma
dell'articolo 30 del Dlgs 276/2003 ove si individuano, in particolar modo, i due fondamentali requisiti di legittimità:
• l'interesse del distaccante;
• la temporaneità del distacco.
In sintesi, il distacco è lecito solo ed esclusivamente nel caso in cui la destinazione di un lavoratore presso un'impresa terza sia temporanea e disposta per soddisfare un interesse proprio del datore di lavoro originario.

Più volte il ministero è intervenuto sull'argomento precisando che l'interesse deve essere «specifico, rilevante, concreto e persistente», ma anche accertato volta per volta sulla base del tipo di attività esercitata e con possibilità di coincidenza con qualsiasi tipo di interesse produttivo del soggetto distaccante, anche di natura non economica.

Il comma 4ter dell'articolo 30 stabilisce che se il distacco di personale avviene tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa ai sensi del Dl 5/2009 l'interesse sorge automaticamente proprio in virtù dell'operare degli imprenditori che ne fanno parte, finalizzato alla realizzazione di un obiettivo comune. Come anche affermato dallo stesso ministero nella circolare 352013, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà in tal caso, a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario senza procedere ad individuare un puntuale interesse del distaccante.

Il ministero in risposta afferma, dunque, che in un gruppo di imprese l'aggregazione è caratterizzata dal potere di controllo e direzione che una società capogruppo esercita secondo quanto disposto dall'articolo 2359 del codice civile, fermo restando l'autonomia giuridica di ciascun partecipante; anche in tale status, pertanto, prevale la condivisione di uno scopo comune finalizzato al raggiungimento di un risultato economico da rappresentarsi nel bilancio consolidato di gruppo. Si può dunque affermare che anche tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, in caso di distacco di personale, l'interesse della società distaccante può coincidere nell'interesse comune perseguito dal gruppo, analogamente a quanto previsto nel contratto di rete.

Il dicastero conclude negando la stessa possibilità nell'ambito dei Fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano in qualità di soci, società appartenenti allo stesso gruppo e ove gli organi di amministrazione e controllo sono composti secondo principi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 2359 del codice civile.

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