Rinnovo contratto a termine con nuovo livello
La risposta è positiva. Infatti, l’articolo 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015 (a prescindere dalla mansione affidata), dispone espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, co. 1 (con l’eccezione delle attività stagionali). Ben diversa è la previsione di cui all’articolo 19, co. 2, secondo cui, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.