Contrattazione

Fondo artigiani: i «contratti di lavoro» tenuti alla contribuzione

di Fabio Antonilli

L'obbligo di versamento al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA) riguarda tutte le imprese artigiane e le altre imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle categorie aderenti a Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil, ad eccezione di quelle rientranti nel campo di operatività della cassa integrazione guadagni, comprese le imprese del settore edile.
L'obbligo sorge relativamente ai dipendenti occupati in azienda, anche per quelle che occupano da 1 fino a 5 dipendenti: è quanto prevede l'accordo tra le parti sociali del 10 dicembre 2015 che ha ampliato la platea delle imprese coinvolte, estendendo così l'obbligo anche sotto la soglia di accesso prevista dal D.Lgs. 148/2015, riferita alle imprese “che occupano mediamente più di 5 dipendenti”.
I contratti di lavoro per i quali si è tenuti al versamento sono: i contratti di lavoro a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato, compresi i lavoratori stagionali.
La contribuzione - relativamente all'importo in cifra fissa di cui si dirà meglio a seguire - va effettuata per intero anche per i lavoratori con contratto part-time ed apprendistato, in quanto gli stessi lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni previste dal sistema della bilateralità.
L'obbligo di versamento è invece escluso per i dipendenti con contratto di lavoro a domicilio, tipologia contrattuale in uso soprattutto nel settore della Moda, nonché per i lavoratori che – a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata – sono inquadrati come “dirigenti”.
Il versamento non riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione impiegati presso le predette imprese, per i quali provvedono le Agenzie per il Lavoro che, sulla scorta delle regole stabilite dalla legge e dagli accordi collettivi, sono obbligati a versare allo specifico Fondo di settore.
Il contributo a carico delle aziende tenute al versamento è un contributo “unitario” che dà diritto alle prestazioni previste per gli eventi di sospensione da lavoro o riduzione, nonché alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva dell'Artigianato a favore di lavoratori e imprese. Esso è composto da un importo fisso pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità e di una cifra variabile pari allo 0,45% calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, a carico dei datori di lavoro.
A tale cifra andrà aggiunta, a partire dal 1° luglio 2016 - o da una data antecedente in caso di avvio anticipato dell'operatività del Fondo - una contribuzione a carico dei lavoratori determinata dall'applicazione dell'aliquota dello 0,15% sulla retribuzione imponibile previdenziale. Tale somma sarà trattenuta sul cedolino paga mensile.

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