Adempimenti

Geometri pionieri sugli standard minimi

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di Francesco Nariello

Dare una marcia in più alla categoria in termini di riconoscimento, tutela e affidabilità. Attraverso la definizione delle diverse prestazioni tecniche e i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi allo svolgimento delle attività professionali.

Sono questi gli obiettivi perseguiti dal Consiglio nazionale geometri con il varo - dieci anni fa - ma con l’ultima revisione approvata nel settembre scorso - degli «Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale».

Si tratta di un documento che contiene le specifiche tecniche, sviluppate dal Cng con il supporto metodologico di Uni, relative alle tre aree di attività principali per la categoria - Estimo e attività peritale, Edilizia, urbanistica e ambiente, Geomatica e attività catastale - suddivise in un totale di 47 singole prestazioni: dalla valutazione immobiliare alla direzione lavori, dalla voltura catastale alla consulenza tecnico-normativa.

I geometri sono l’unica professione ordinistica ad avere adottato questo tipo di formula - strutturata sul modello della normazione tecnica elaborata da Uni - per individuare i livelli “minimi” di competenze e capacità per lo svolgimento delle prestazioni professionali, a loro volta definite in modo uniforme e dettagliato (descrizione, compiti, fasi).

Gli standard di qualità messi a punto dai geometri sono espressamente richiamati nel codice deontologico di categoria e, quindi, devono essere rispettati nello svolgimento dell’attività professionale. «L’iscritto all’albo è tenuto a lavorare in un certo modo - spiega Antonio Benvenuti, ex vicepresidente del Cng, che ha seguito sin dall’inizio l’elaborazione degli standard di qualità - svolgendo l’incarico sulla base delle regole fissate: se non lo fa può essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal codice».

Tuttavia, le prestazioni, aggiunge, «si evolvono nel tempo: per questo gli standard devono essere regolarmente sottoposti a revisione».

I valutatori immobiliari

Discorso a parte per l’attività di valutazione immobiliare. La specifica originariamente inserita negli standard di qualità è stata sostituita dalla norma tecnica approvata in materia - la Uni 11612:2015 - che definisce i procedimenti di determinazione del valore di mercato degli immobili.

Al suo interno è citata la Uni 11558:2014 sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del valutatore immobiliare: in base alla conformità a quest’ultima (attualmente in revisione in quanto giunta al quinto anno di vita - come previsto dalle regole internazionali - ma comunque valida) viene rilasciata dagli organismi accreditati, su richiesta del professionista, la relativa certificazione, valida sei anni.

Dalla banca dati Accredia risultano, al momento, 2.027 valutatori immobiliari certificati.

Con una circolare diffusa lo scorso agosto, la stessa Accredia ha chiarito che il “bollino” può essere rilasciato solo a candidati abilitati a svolgere la valutazione immobiliare: ovvero gli iscritti ad albi professionali, tra cui i geometri (ma anche agronomi, architetti, ingegneri), periti registrati nella specifica sezione presso le Camere di commercio e agenti immobiliari (iscritti ex legge 39/1989).

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