Al via il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei servizi ambientali
I fondi di solidarietà bilaterale sono costituiti con decreto interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato sulla base di accordi sindacali tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente (inclusi gli apprendisti) in settori non coperti dalla cassa integrazione (articolo 26, comma 7, Dlgs 14 settembre 2015, n. 148,). In attuazione di tale disposizione il Lavoro, di concerto con il Mef, con decreto 9 agosto 2019 (in G.U. 12 ottobre 2019, n. 240) ha istituito il "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali".
Soggetti interessati e compiti del Fondo
Le prestazioni del Fondo saranno destinate ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti del settore dei servizi ambientali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. Il Fondo eroga:
a) gli assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale ed è erogato previa delibera del Comitato amministratore;
b) le prestazioni integrative delle indennità Naspi ovvero delle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L'integrazione della Naspi opera per tutta la durata di percezione della medesima, nonché per il periodo successivo alla cessazione della prestazione, nel limite di ulteriori diciotto mesi;
c) gli assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore
di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di specifici accordi sindacali aziendali che li prevedano (nella misura e nella durata) nell'ambito di programmi di incentivi all'esodo.
Il Fondo può inoltre stipulare apposite convenzioni, con i fondi interprofessionali, regionali o europei, al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Finanziamento del Fondo
I datori di lavoro versano al Fondo un importo fisso di euro 10 mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova.
Gli assegni ordinari, le prestazioni integrative della Naspi e di altre prestazioni pubbliche sono finanziate da un contributo mensile, di pertinenza dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, pari allo 0,65% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti. Il contributo è pari allo 0,45% per le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti e sino a quindici.
È inoltre previsto un contributo addizionale pari all'1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, per il periodo di fruizione degli assegni ordinari. In caso di ricorso alla integrazione Naspi per tutta la sua durata, è previsto un contributo straordinario mensile addizionale a carico del datore pari al 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito. Per gli assegni straordinari, è dovuta una contribuzione straordinaria a carico del datore a copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.