Contratto a termine dopo la somministrazione
La risposta alla prima domanda è positiva: il nuovo contratto a termine (diretto, dopo una somministrazione) viene considerato come un “rinnovo”, e quindi la causale deve essere indicata. Nel caso dell’attribuzione di mansioni “diverse”, e quindi non “di pari livello e categoria legale”, l’effetto positivo – al più – potrebbe essere quello di “aprire” un nuovo conteggio dei 24 mesi di durata massima di tutti i rapporti a termine e di somministrazione a termine tra le medesime parti; anche in questo caso, però, ossia anche ove mutino le mansioni, è il medesimo lavoratore che viene assunto dal medesimo datore dopo una somministrazione a termine con lui e, quindi, si tratta di un “rinnovo”, con conseguente obbligo di indicare una delle esigenze di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.