Previdenza

Sì alla pensione per i cittadini extracomunitari non vedenti senza permesso di lungo soggiorno

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di Arturo Rossi

I cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, hanno diritto alla pensione e all'indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti. Lo precisa l'Inps, con messaggio 6456 del 20 ottobre 2015, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale numero 22 del 27 gennaio 2015.

In maniera specifica, con la sentenza la Corte ha statuito l'incostituzionalità dell'articolo80, comma 19, della legge 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione non reversibile di cui all'articolo 8 della legge 66/1962 e dell'indennità di cui all'articolo 3 comma 1 della legge 508/1988, a favore degli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno.

In sintesi, precisa l'istituto di previdenza, la Corte riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche nel caso in cui non siano in possesso del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all'indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti.

L'Inps evidenzia che tale intervento della Corte è l'ultimo di una serie di interventi con cui la stessa Corte ha ampliato la portata della norma, dando luogo a una estensione ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, del diritto all'assegno mensile di invalidità, all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza, alla pensione di inabilità (si vedano le sentenze 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013).

Di conseguenza, come già avvenuto in precedenza con le prestazioni di invalidità civile e come peraltro condiviso dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota 21 settembre 2015 Prot. 29/4450/L), si estende il diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno in base all’articolo 41 del testo unico immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.

La pronuncia comporta il fatto che, nei confronti dei soggetti interessati, la prestazione dovrà essere riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente; l'istituto di previdenza, invita le sedi periferiche ad acquisire tale documentazione nel fascicolo dell'istruttoria.

E' da sottolineare che, precisa ancora l'Inps, la pronuncia della Corte non potrà trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.

L'Istituto informa di aver aggiornato i programmi informatici per la liquidazione delle prestazioni in argomento, facendo presente che il modello di liquidazione riporterà la dicitura che la «La prestazione è stata concessa fino al mese di MM/AAAA, data di scadenza del suo permesso di soggiorno».

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