Rapporti di lavoro

Fondi di solidarietà, la domanda per l’assegno ordinario

di Beniamino Gallo

Sono due i termini che i datori di lavoro devono tenere presenti per la presentazione della domanda di concessione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà.
La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dalla stessa. E' bene evidenziare che si tratta di termini ordinatori, tuttavia il mancato rispetto ha comunque delle conseguenze.


Quali conseguenze sul mancato rispetto dei termini
L'invio della domanda in anticipo rispetto alla sospensione ha l'obiettivo di accelerare la fase di concessione, attivando l'istruttoria in anticipo in modo da non lasciare i lavoratori sospesi per qualche mese senza sostegno al reddito. L'invio non può però essere anticipato di oltre 30 giorni in quanto la domanda è irricevibile, non viene accettata dal sistema on line e il datore di lavoro è tenuto a ripresentare successivamente la richiesta.
Nel caso in cui l'invio sia fatto in ritardo rispetto ai 15 giorni previsti dalla sospensione dal lavoro, il datore di lavoro viene penalizzato. In tal caso infatti la decorrenza dell'assegno è fissata dal lunedì della settimana precedente quella di invio.


Esempio
Periodo di sospensione: dal 1.2.2016 al 30.4.2016
Scadenza presentazione: 16.2.2016
Data di presentazione: 19.2.2016
Autorizzabile da l: 8.2.2016


Il periodo di sospensione dal 1.2.2016 al 8.2.2016 non può essere coperto dall'assegno ordinario.
Nella circolare 201/2015, l'Inps nulla dice sulle conseguenze per il datore di lavoro. Si ritiene infatti che sarebbe stato opportuno chiarire se si applica anche in questo caso la disposizione prevista per la CIG che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di erogare direttamente ai lavoratori l'importo di CIG perso a causa del ritardo nella presentazione della domanda.
La precisazione appare opportuna in quanto, se così non fosse, trattandosi di una arbitraria sospensione dal lavoro non coperta da prestazione previdenziale, il datore di lavoro dovrebbe essere tenuto a erogare al lavoratore l'intera retribuzione persa e a versare la contribuzione effettiva su tale importo.


Presentazione delle domande di assegno ordinario
La procedura è unica per tutti i fondi. Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, alla sede Inps competente per l'Unità produttiva.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà'. Completata l'acquisizione e confermato l'invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Alla domanda devono essere allegati l'accordo sindacale e l'elenco dei lavoratori dell'Unità produttiva interessata (per il dettaglio dei dati da inviare si veda l'allegato 2 della circolare 201/2015).
Stante il rinvio alle regole previste per la CIG, le domande di concessione dell'assegno ordinario possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi per volta prorogabili, salvo diversa previsione dei decreti istitutivi dei Fondi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato amministratore del Fondo mentre le attività di gestione dei rapporti con aziende e lavoratori sono curate dalla sede Inps competente per l'Unità produttiva.

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