Previdenza

Resta occasionale la prestazione entro 90 giorni l’anno

di Antonio Carlo Scacco

I familiari del titolare che lavorano nelle aziende del commercio (il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e i parenti e affini entro il terzo grado) devono iscriversi nella gestione Inps commercianti/artigiani come coadiutori (legge 613/1966).

Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità (ad esempio la Cassazione nella sentenza 7336 del 2017) l’obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste quando la sua prestazione lavorativa è abituale, perché svolta con continuità e stabilmente. Il che significa che la prestazione non deve essere straordinaria o eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l’occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà). Deve, inoltre, essere una attività prevalente, perché resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore. Non è importante la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (Cassazione, ordinanza 10087/2018).

Tuttavia, non sempre è facile riconoscere una prestazione abituale e prevalente (soggetta agli obblighi previdenziali) da una prestazione occasionale (non soggetta). Come ha sottolineato l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 50/2018, si può escludere dall’obbligo di iscrivibilità il pensionato familiare del titolare/socio dell’impresa. Questi soggetti, infatti, non sono in grado di garantire un apporto lavorativo continuo (per le ragioni più diverse: scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, maggiore attenzione al contesto familiare, contribuzione non finalizzata alla costruzione di una rendita pensionistica).

Non è iscrivibile, per ragioni ovvie, il familiare già impiegato full time presso un altro datore di lavoro. Ma negli altri casi? Nella lettera 10478/2013 il ministero del Lavoro ha individuato un parametro generale di natura quantitativa da usare per uniformare l’attività di vigilanza: sono occasionali le collaborazioni familiari prestate per non più di 90 giorni o 720 ore nell’anno. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite si considera rispettato anche se l’attività resa dal familiare si svolge solo per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Ai settori originariamente interessati (commercio, artigianato, agricoltura) si è poi aggiunto il settore turismo (ma ormai si ritiene il criterio di natura generale). In quest’ultimo caso, anzi, l’attività occasionale è assai diffusa, dal momento che la prestazione del familiare spesso viene resa con carattere di stagionalità, per alcuni limitati periodi dell’anno. In questi casi l’indice dei 90 giorni nell’anno può essere riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad esempio per una durata stagionale di 120 giorni, 120:365x90, il limite è di 30 giorni). In tutti i casi, sussiste una generica presunzione di gratuità della prestazione resa dal familiare: l’organo ispettivo potrà sempre, se lo ritiene, fare ulteriori accertamenti. Dovrà però motivare puntualmente nei verbali ispettivi le ragioni che lo hanno indotto a una diversa ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale-prevalente.

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