Contenzioso

Niente anticipo del Tfs perché manca un decreto

di Paola Rossi

La Corte di cassazione mette il dito nella lacuna normativa sulla regolamentazione delle anticipazioni di tutte le indennità assimilabili al Tfr, e quindi anche del Tfs, in caso di fruizione di congedi. Così, con la sentenza 18230 depositata ieri i giudici hanno negato a una docente l'erogazione del Tfs o indennità di buonuscita che le era stata già rifiutata dall'Inpdap in occasione della fruizione di un anno sabatico.

Il merito
Al contrario i due giudici di merito avevano dato ragione alla ricorrente poiché avevano applicato la previsione normativa dell'equiparazione di tutte le indennità - ai fini della loro anticipazione - nell'occasione di congedi come quello di formazione riconosciuto alla dipendente pubblica.

Ma la Cassazione ha fatto rilevare l'assenza delle norme di attuazione e quindi l'impossibilità di applicare la novità legislativa (l'articolo 7 della legge 53/2000) che stabiliva l'anticipazione anche ai dipendenti pubblici di tutte le indennità equipollenti al Tfr, in occasione di congedi e in base alle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile sul trattamento di fine rapporto. La stessa tesi - in chiave difensiva - aveva sostenuto l'Inpdap nei due gradi di giudizio, pur ammettendo la «colpevole inerzia della Pa» nel dettare le norme regolamentari e affermando che «le disposizioni invocate dalla ricorrente si trovano in uno stato di quiescenza».

La disciplina non attuata
L'articolo 7 della legge 53 regola l'anticipazione del Tfr e, al comma 1, ne prevede l'erogazione oltre che nei casi previsti dalla norma del codice civile anche in occasione delle spese da sostenere nei periodi dei congedi e, soprattutto, prevede che le anticipazioni in tali periodi possono riguardare anche tutte le altre indennità, equiparabili al Tfr e spettanti ai dipendenti pubblici. Ma per questi ultimi rimanda, per la piena applicazione, al decreto non ancora emanato.

I giudici di merito hanno, invece, ritenuto applicabile la nuova disciplina nonostante non sia stato adottato il regolamento dal ministero per la Funzione pubblica (di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica Lavoro e della Previdenza sociale e per la solidarietà sociale) come prescritto al comma 3 dell'articolo 7 della legge 53/2000 per stabilire le modalità applicative del comma 1 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il Tfr nel pubblico
L'introduzione del Tfr anche nel settore pubblico non fa sì che il Tfs o indennità di buonuscita siano regolati dallo stesso regime: e lo stesso risultato non raggiunge neanche l'articolo 7 in questione, che soltanto estende il regime delle anticipazioni del Tfr e indennità equiparate, alla fruizione dei congedi.

Sottolinea la Cassazione che i pubblici dipendenti hanno sempre goduto dell'indennità di buonuscita e che l'estensione del Tfr del settore privato anche nel pubblico vale solo per i nuovi assunti: i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 e il personale a tempo indeterminato assunto con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Alle altre categorie di dipendenti pubblici si applica il regime di trattamento di fine servizio, il Tfs.

Il Tfs
Ad eccezione dei militari che possono richiederlo al raggiumngimentio dei limiti di età il resto del personale della Pa ha diritto a vedersi liquidare il Tfs soltanto alla data di cessazione del rapporto. Quindi ai dipendenti pubblici si applica ancora la previsione dell'articolo 26 del Dpr 1032/1973, che non consente alcuna anticipazione del Tfs.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©