Rapporti di lavoro

Eliminato il rimborso all’azienda del Tfr maturato durante i periodi d’integrazione salariale

di Antonio Carlo Scacco

A seguito della abolizione della legge 464/1972, operata dall'articolo 46, comma 1, lettera e) del Dlgs 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, l'azienda non potrà più richiedere il rimborso alla cassa integrazione delle quote di Tfr maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione: lo ribadisce il ministero del Lavoro nella circolare 24 del 5 ottobre.

Ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in caso di sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per integrazione salariale, deve essere computato ai fini del Tfr l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In proposito l'articolo 2, comma 2, della (abrogata) legge 464/1972 stabiliva, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, la possibilità per l’azienda di richiedere il rimborso alla cassa limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

La norma è stata nel corso del tempo variamente interpretata ( in senso generalmente restrittivo) dalla prassi amministrativa: ad esempio un messaggio Inps del 2009 (numero 23953) precisò che il verificarsi di un evento interruttivo della continuità temporale della sospensione dal lavoro prima della cessazione del rapporto, escludeva il rimborso (ad esempio, la rioccupazione presso la stessa azienda: v. ulteriori precisazioni nel messaggio n. 14963/2010), e che le quote rimborsabili erano soltanto quelle riferite ai periodi integrati immediatamente prima del licenziamento. Anche nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex articolo 3 della legge 223/1991, si ammetteva il diritto al rimborso delle quote di Tfr maturate in considerazione del fatto che in tali casi permane la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento (in tal senso l'interpello del ministero del lavoro 33/2014).

Il problema del diritto al rimborso è stato sollevato anche in riferimento al trattamento di integrazione salariale in deroga. In proposito l'Inps (messaggio 14963/2010) ha escluso tale possibilità «non essendovi una norma che lo preveda specificamente». Tesi confermata anche nella risposta scritta resa il 4 febbraio scorso dal ministero del Lavoro a una interrogazione parlamentare, che ha confermato la natura di legge speciale della 464/1972 e quindi l'impossibilità di una sua applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della cassa integrazione in deroga.

Le suddette questioni interpretative trovano drastica e immediata soluzione da parte della nuova normativa che, come richiamato in premessa, abroga l'intera legge 464. Una scelta di politica legislativa (a meno che non si tratti di una semplice svista del Legislatore) dalla quale però seguiranno rilevanti aggravi a carico delle aziende ammesse alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, non del tutto giustificabili alla luce della attuale, persistente crisi economica.

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