L'esperto rispondeRapporti di lavoro

CCNL metalmeccanica, orario di lavoro

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, un lavoratore dipendente da azienda che applica il ccnl dell'industria metalmeccanica, lavora la prima settimana dal lunedì al venerdì 8 ore, sabato 8 ore e domenica 8 ore, facendo riposo lunedì e martedì della settimana successiva. La seconda settimana dal mercoledì al venerdì 8 ore, sabato 8 ore e domenica 8 ore, facendo sempre riposo lunedì e martedì della settimana successiva. Come pago il sabato e la domenica?

Secondo l'articolo 5 (orario di lavoro) del c.c.n.l. Metalmeccanica industria, l'orario di lavoro settimanale è in generale pari a 40 ore. Tale durata può essere computata anche come media in un periodo on superiore a 12 mesi. Quest'ultima possibilità è riferita al lavoro negli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana. L'orario settimanale potrà inoltre variare nelle ipotesi in cui vi sia un redime di orario plurisettimanale, quando si applica la banca ore oppure in relazione a regimi di orario oggetto di accordi aziendali in materia. Non si è a conoscenza se l'azienda applichi o meno uno o più di uno degli istituti suddetti, per tale motivo si può stare soltanto nell'ambito delle ipotesi. Al riguardo, quella più plausibile potrebbe essere rappresentata dal regime di orario plurisettimanale (non a turni). L'orario plurisettimanale prevede una media di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a 12 mesi; potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 80 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento sia in quelli di minore prestazione. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale (40) sarà riconosciuta una maggiorazione per le ore lavorate di sabato pari al 25% (30% nel caso di orari plurisettimanale per necessità improvvise) da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Per quanto riguarda la prestazione di lavoro svolta di domenica, invece, l'articolo 8 (riposo settimanale) stabilisce che “in caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 7, del presente Titolo III – per il lavoro festivo”.

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